Nel lunghissimo (e tormentato) passaggio del nostro sistema previdenziale dalla ripartizione alla capitalizzazione (dal 1996) la legge n. 335/1995 (la c.d. riforma Dini), ha previsto la possibilità per i lavoratori che avevano cominciato a lavorare prima del 1/1/1996, di optare per il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo. Dopo alterne vicende e successivi provvedimenti, la scelta del sistema contributivo per il calcolo della pensione, oggi, è riservata ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, un’anzianità contributiva minima pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. In caso di più gestioni, i requisiti devono essere posseduti in quella in cui si esercita l’opzione. Per conseguire la pensione in cumulo, tuttavia, il soggetto deve aver optato in tutte le gestioni interessate dal cumulo in cui risulti contribuzione versata e/o accreditata al 31 dicembre 1995.
L’opzione per il calcolo contributivo è irrevocabile se produttiva di effetti giuridici sulla posizione assicurativa dell’interessato (es. riscatto della laurea agevolato).
Il passaggio al sistema contributivo non è consentito ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano versato almeno 18 anni di contributi, a meno che non si tratti di coloro che avevano esercitato il diritto di opzione prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 355/2001 (1° ottobre 2001).
I lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per poter esercitare il diritto d’opzione entro il 2011, indipendentemente dal momento in cui viene esercitato, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa. Costoro possono usufruire della pensione di vecchiaia con 65 anni di età (60 se donne) unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva, o 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, oppure la cd. “quota 96”. Alla data del 31/12/2011 deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni. La salvaguardia delle vecchie regole comporta sempre l’applicazione della disciplina delle finestre di accesso secondo la disciplina vigente al 31/12/2011.
I soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, per poter accedere al pensionamento, debbono possedere i requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto. Non è possibile la pensione a 64 anni e 20 anni di contribuzione ed un assegno pari a 2,8 volte il valore dell’Assegno Sociale come previsto per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 1995 (per come l’Inps ha interpretato la normativa), né la pensione a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, né la pensione con opzione donna.
L’importo annuo del trattamento pensionistico è stabilito applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione. Il montante contributivo è la somma delle contribuzioni versate dal lavoratore annualmente rivalutate e al quale applicato un coefficiente variabile in base all’età anagrafica (più alta l’età più alto il coefficiente più alta la pensione).
Quanto all’ammontare del trattamento, il sistema di calcolo contributivo viene comunemente considerato penalizzante rispetto al sistema di calcolo misto. Ciò non è sempre vero poiché nel calcolo intervengono fattori diversi che non permettono un’affermazione assoluta. Per avere, comunque, un’idea, i fattori che intervengono nel determinare l’ammontare della pensione, in caso di opzione, sono essenzialmente: l’età di uscita, gli anni di contribuzione maturati entro il 31/12/1995, le retribuzioni percepite nella carriera lavorativa. Più tardi si esercita l’opzione e minore è l’impatto sulla pensione perché si riduce il periodo che passa da “retributivo” a “contributivo” e il coefficiente di trasformazione dei montanti contributivi sarà superiore. Per quei lavoratori che possano far valere forti retribuzioni all’inizio del periodo assicurativo l’impatto è generalmente ridotto o, addirittura, può portare ad un risultato positivo al contrario di quanto avviene se i livelli retributivi più elevati sono stati raggiunti alla fine della carriera lavorativa. Con il sistema contributivo si perde il diritto all’integrazione al minimo della pensione e non è necessario rispettare l’importo minimo previsto per le pensioni contributive in quanto tale limite riguarda soltanto gli iscritti dal 1996.
Con l’opzione, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, si può usufruire di alcuni istituti (art. 1, c. 40, della L. n. 335/1995) previsti solo dal sistema contributivo: possibilità per le lavoratrici madri di godere dell’anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno, periodi di accredito figurativo per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio e per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della L. n. 104/1992, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi. Si può anche utilizzare l’opzione al contributivo per riscattare il corso di studio universitario con i criteri agevolati.
Antonio Chiaraluce