Le prestazioni non pensionistiche che l’INPS eroga agli iscritti alla Gestione separata: in principio fu la tutela della maternità dal 1/1/1998, l’Assegno per il nucleo familiare dal 1/1/2001, l’indennità economica di malattia in caso di degenza ospedaliera dal 1° gennaio 2007, l’indennità economica di malattia dal 1°marzo 2007, le Cure termali dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL) dal 1° gennaio 2017, il Congedo indennizzato per le donne vittime della violenza di genere dal 1° gennaio 2021 e l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) dal 1° marzo 2021, l’Assegno unico universale per i figli dal 1 marzo 2022. Insomma la storia dell’estensione delle tutele non pensionistiche al lavoro autonomo.
Beneficiano della tutela della malattia, per gli aventi che abbiano determinato l’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale. Come si individuano questi lavoratori? Sono quelli che pagano le seguenti aliquote contributive: 26,23% per i lavoratori liberi professionisti; 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL; 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL.
Requisiti per la corresponsione delle indennità sono: una mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento; un reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non superiore al 70% del massimale contributivo nell’anno solare che precede quello dell’evento.
Per l’anno 2022, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito di contribuzione richiesto si ottiene applicando le aliquote suindicate al minimale di reddito (art. 1, c. 3, della L. n. 233/1990) pari a 16.243,00 euro (minimale/12*aliquota dovuta/100): liberi professionisti (aliquota 26,23%) 355,04 euro; collaboratori e altre figure assimilate per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL (aliquota 33,72%) 456,43 euro; collaboratori e altre figure assimilate per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL (aliquota 35,03%) 474,16 euro.
Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione delle indennità (70% del massimale 2021, pari a 103.055,00 euro) è pari a 72.138,50 euro.
Le indennità sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento le percentuali che seguono.
L’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera spetta per ogni giornata di degenza fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. L’indennità va calcolata, con percentuali diverse (16% – 24% – 32%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, c. 18, della legge n. 335/1995, dell’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. Ad esempio anno 2022: massimale contributivo 105.014,00 euro; importo di riferimento (euro 105.014,00 /365) = euro 287,71; 16% del suddetto importo euro 46,03 se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione; 24% 69,05 euro se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione; 92,07 euro se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione. Il diritto alla prestazione si estingue nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo atti interruttivi. Sono equiparati alla degenza ospedaliera i periodi di malattia, “che sia stata certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%” (art. 8, c. 10, della legge n. 81/2017). Le giornate in regime di day hospital sono considerate ricovero.
L’indennità giornaliera di malattia è corrisposta (anche ai collaboratori occasionali) per gli eventi morbosi di durata non inferiore a quattro giorni. I requisiti sono gli stessi della degenza ospedaliera a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico, all’effettiva astensione dall’attività lavorativa e alla trasmissione all’INPS del certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro. Si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera e la disciplina generale sulla certificazione dello stato di malattia. L’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia) e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Per coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti è previsto un limite annuale ridotto di 20 giorni. L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare. Si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. La misura giornaliera della prestazione è pari al 50% dell’indennità per degenza ospedaliera.
Per l’anno 2022, quindi: (8%) 23,02 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; (12%) 34,53 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; (16%) 46,03 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Per ottenere il pagamento dell’indennità i lavoratori devono presentare alla struttura INPS di appartenenza la domanda di prestazione attraverso i soliti canali.
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (modello SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’INPS. Inoltre, per consentire agli Uffici medico legali dell’INPS la verifica del requisito sanitario, deve consegnare la documentazione medica, comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS. Per i periodi indennizzati non viene accreditata contribuzione figurativa. Non è operante il principio dell’automatismo delle prestazioni. Gli eventuali ricorsi debbono essere presentati in modalità telematica, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione di cui all’art. 2, c. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che ha gli stessi compiti indicati nell’art. 36 della legge n. 88/1989 e decide in unica istanza i ricorsi anche in materia di prestazioni. La materia non è stata oggetto di particolare disciplina, per cui trova applicazione la normativa generale dettata per l’Assicurazione generale obbligatoria.
Antonio Chiaraluce