La crisi mondiale cominciata nel 2008 aveva, finalmente, costretto l’Italia ad intervenire sugli ammortizzatori sociali, un sistema che aveva retto, nonostante tutto, fino ad allora.
Nel 2012 fu varata la vera “Riforma Fornero”, la legge n. 92/2012. Mi ricordo cosa scrissi allora: “In Italia gli ammortizzatori sociali nascono in epoca storica”. “Non avevano grande importanza nel sistema previdenziale. Non a caso gli ammortizzatori sociali venivano chiamati contribuzioni minori, quando il contratto tipico era quello a tempo pieno e indeterminato.” In effetti erano indirizzati verso il lavoro dipendente e verso una tutela statica del posto di lavoro, privilegiando il lavoratore a tempo pieno e indeterminato ed ignorando il rapporto di lavoro flessibile (periodi di occupazione alternati a periodi di disoccupazione) ed il lavoro autonomo.
Di strada ne è stata percorsa tanta e molte categorie di lavoratori che prima erano scoperti sono ora coperti ma, sinceramente, non avevo mai preso in considerazione i lavoratori autonomi dello spettacolo (gli iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo, liberi professionisti in possesso di partita IVA, collaboratori a progetto, associati in partecipazione e lavoratori occasionali) i quali, dal 1° gennaio 2022, in virtù del DL n. 73/2021 (cosìddetto decreto sostegni bis), anche loro avranno l’ammortizzatore sociale nei casi di perdita involontaria del rapporto di lavoro (ALAS) che sarà molto simile all’indennità di disoccupazione per la generalità dei lavoratori subordinati (NASpI) e si inserisce nella manovra di ampliamento delle tutele di welfare dei lavoratori dello spettacolo (figure professionali tutelate, sostegni alla genitorialità, indennità di malattia, …).
La prestazione sarà finanziata dai datori di lavoro (anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo) con un’aliquota contributiva pari al 2%, che confluirà nella Gestione prestazioni temporanee dell’INPS.
I requisiti per l’accesso alla prestazione sono:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
– aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
La domanda potrà essere presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
La prestazione, che è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi esegue le stesse regole della NASpI: è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all’importo-soglia della NASpI e nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare un importo massimo mensile per la NASpI. Il pagamento è effettuato mensilmente dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è incompatibile con il trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie e il reddito di cittadinanza.
Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità.
Aspettiamo le istruzioni dell’INPS.
Antonio Chiaraluce