Il Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 1° Dicembre 2022 ha aggiornato i coefficienti per il calcolo della quota contributiva della pensione per il biennio 2023-2024.
La novità riguarda i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2023 e non riguarda chi è andato in pensione entro il 31/12/2022 ed avrà effetto per quei lavoratori iscritti alle gestioni INPS (sono escluse le casse professionali). I nuovi valori sono più alti rispetto a quelli previsti fino all’anno 2022. Un piccolo vantaggio (e con il crescere dell’età, aumenta).
I valori valgono per l’INPS ma i coefficienti di trasformazione sono utilizzati anche nelle forme di previdenza privatizzate che effettuano il calcolo della pensione con il metodo contributivo. Il meccanismo alla base è il medesimo anche se le tabelle utilizzate possono essere diverse.
I coefficienti di trasformazione, come previsto già nella legge n. 335/1995, sono calcolati sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del Pil di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT e, dal 1/1/2019, sono aggiornati in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita (con cadenza biennale).
Come indicato nella nota tecnica del DM, “sono stati aggiornati tenendo conto delle variazioni intervenute nelle probabilità di morte, nelle probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze/nuova unione civile del coniuge/partner superstite (per le quali l’ISTAT ha fornito le probabilità prospettive), nel differenziale medio di età fra i coniugi/uniti civilmente al decesso del partner (per il quale l’ISTAT ha fornito un valore differenziato per età) nonché nelle probabilità di lasciare famiglia, desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti, sesso e stato civile.”
Ci sono, già, stati cinque aggiornamenti (2010, 2013, 2016, 2019, 2021 e 2023) e questo è il sesto.
Tutti i lavoratori assicurati presso l’Inps, seppure in modo diverso, sono interessati a questo meccanismo: con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996; con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995; con anzianità contributive dopo il 31/12/2011; e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo o per i quali la pensione è calcolata con il metodo contributivo.
Riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo e variano in base all’età anagrafica del lavoratore alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni fino ai 71 anni. L’importo della pensione è determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata, rivalutata ogni anno in relazione all’andamento del prodotto interno lordo (in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive) e il cui montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. Più alta l’età più alto il coefficiente, più alto l’importo della pensione, ed ecco spiegato perché spingere i lavoratori (che quindi un lavoro lo posseggono) a ritirarsi (con l’illusoria speranza che saranno sostituiti da giovani) produce, in realtà, solo pensionati più poveri. Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Coefficienti di trasformazione 2023-2024 | |
Età anni | Valori |
57 | 4,270% |
58 | 4,378% |
59 | 4,493% |
60 | 4,615% |
61 | 4,744% |
62 | 4,882% |
63 | 5,028% |
64 | 5,184% |
65 | 5,352% |
66 | 5,531% |
67 | 5,723% |
68 | 5,931% |
69 | 6,154% |
70 | 6,395% |
71 | 6,655% |
“tasso di sconto” determinato nella misura dell’1,5% |
Antonio Chiaraluce