Con il mese di aprile, come ogni anno, arriva la stagione della dichiarazione dei redditi che si presenta, principalmente, con il modello 730. Per la sua compilazione, tutti i lavoratori e pensionati interessanti a beneficiare di eventuale detrazione, sono impegnati a consegnare al CAF tutta la documentazione fiscale conservata. In questa sede, affrontiamo un tema che ci sta particolarmente a cuore, ossia, le detrazioni fiscali per le persone con disabilità. In merito, L’Agenzia delle Entrate, nel mese di febbraio 2023, come ogni anno, ha aggiornato la guida.
Queste detrazioni, per la loro specifica natura, riguardano le spese che vengono sostenute dalle persone con disabilità, ossia da coloro che, a causa delle loro condizioni, vengono riconosciute disabili, da un verbale emesso dalla competente commissione che ne riconosce, in base alla legge 104, la percentuale e in virtù dell’articolo 3 della stessa norma, il grado e di conseguenza, quando ne ricorrono i requisiti previsti, anche la titolarità della pensione di invalidità civile, ed eventualmente, della indennità di accompagnamento.
Più specificatamente, la legge considera disabile la persona che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Nel merito queste agevolazioni hanno ad oggetto: il settore auto; le spese sanitarie e i mezzi di ausilio; le detrazioni per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti; l’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici; l’eliminazione delle barriere architettoniche; la detrazione per le polizze assicurative e l’imposta agevolata su successioni e donazioni.
Quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni) di un familiare, coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, sarà quest’ultimo ad usufruire delle agevolazioni previste.
Per quanto detto, la guida dell’Agenzia delle Entrate, in modo sintetico e analitico, specifica quanto segue:
VEICOLI
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta, su un massimo di 18.075,99 euro, per l’acquisto
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo di imposta in cui l’autoveicolo è stato acquistato, o ripartita in quattro rate. Nel caso in cui il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi della persona con disabilità deceduta. Così facendo, può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Oltre che per le spese di acquisto la detrazione Irpef spetta, con l’esclusione dell’ordinaria manutenzione, anche per la riparazione del mezzo.
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per quanto riguarda il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche la detrazione riguarda le spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati allo scopo. È un’agevolazione introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) inizialmente solo per l’anno 2022, prorogata successivamente, con la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) fino al 31 dicembre 2025.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
SPESE SANITARIE
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica. Le spese mediche sanitarie specialistiche non sono deducibili ma sono detraibili nella misura del 19%.
ASSISTENZA PERSONALE
Per quanto riguarda l’assistenza personale alle persone con disabilità, sono deducibili, dal reddito complessivo, gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, mentre, sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Ovviamente, in questo caso, la non autosufficienza deve risultare da un certificato medico che deve espressamente indicare quelle che sono le patologie dell’assistito e le necessità di cui ha bisogno. In merito, l’Agenzia delle entrate, sottolinea che: “siamo in presenza di persone che ad esempio, non sono in grado di assumere alimenti, oppure di espletare le funzioni fisiologiche o di provvedere all’igiene personale, deambulare, o di indossare gli indumenti. Deve altresì essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.”
In questo caso, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente anche quando egli non è fiscalmente a carico. Le accortezze da seguire riguardano le modalità di pagamento, che deve essere tracciato, così come, se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
La detrazione aspetta anche quando l’assistenza è fornita da una casa di cura o di riposo. In tal caso, bisogna specificare che non si tratta di spese sostenute per il pagamento di una retta ma di assistenza specifica. Nello stesso modo si possono detrarre anche i costi sostenuti per le prestazioni fornite da una cooperativa di servizi o da una agenzia interinale, anche in questi ultimi casi è necessario precisare la tipologia della prestazione e indicare in fattura il soggetto beneficiario.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Carlo Fantozzi