Dimettersi per proteggersi da una situazione di violenza o da atti persecutori non significa necessariamente rinunciare alla tutela garantita dalla NASpI. Quando le condizioni vissute dalla vittima rendono oggettivamente impossibile proseguire l’attività lavorativa, le dimissioni possono infatti essere assimilate a quelle per giusta causa e consentire l’accesso all’indennità di disoccupazione.
È il chiarimento fornito dall’INPS con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Un’indicazione importante perché affronta situazioni particolarmente delicate nelle quali la decisione di lasciare il lavoro, pur formalmente assunta dalla persona interessata, non rappresenta una scelta realmente libera, ma può essere la conseguenza della necessità di tutelare la propria sicurezza e incolumità.
Quando le dimissioni non sono una scelta volontaria
La NASpI è riconosciuta, in linea generale, ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione. L’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 ricomprende tuttavia tra le situazioni tutelate anche le dimissioni per giusta causa.
Il riferimento è all’articolo 2119 del Codice civile, secondo il quale deve sussistere una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Su questo principio è intervenuta nel tempo anche la giurisprudenza. La Corte costituzionale, con la sentenza 269/2002, ha riconosciuto che, quando esiste un’impossibilità di continuare l’attività lavorativa, le dimissioni possono essere ricondotte a una situazione non realmente dipendente dalla volontà del lavoratore.
È proprio questo il punto centrale del nuovo chiarimento: la forma delle dimissioni non deve prevalere sulla realtà delle condizioni nelle quali sono state presentate.
Violenza e stalking possono rendere impossibile continuare a lavorare
L’INPS si è confrontato in particolare con casi di lavoratrici vittime di atti persecutori costrette ad abbandonare il proprio impiego per proteggere la propria incolumità.
La questione affrontata è particolarmente rilevante: cosa accade quando l’autore delle violenze o delle persecuzioni non è il datore di lavoro, un collega o comunque una persona appartenente all’ambiente professionale?
Secondo il parere del Ministero del Lavoro richiamato dall’INPS, anche atti persecutori o episodi di violenza di genere provenienti da persone completamente estranee al luogo di lavoro possono determinare una situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto.
Non è quindi indispensabile che la causa della situazione di pericolo nasca all’interno dell’azienda.
Ciò che conta è verificare quanto quella situazione incida concretamente sulla possibilità della vittima di continuare a svolgere il proprio lavoro.
Il diritto alla NASpI non scatta automaticamente
Il chiarimento dell’INPS non introduce, tuttavia, un automatismo. La presenza di episodi di violenza o di atti persecutori non determina da sola il riconoscimento delle dimissioni per giusta causa e, di conseguenza, della NASpI.
È necessario dimostrare l’esistenza di circostanze chiare, oggettive e documentate.
La situazione può essere rilevante, ad esempio, quando gli atti persecutori compromettono l’equilibrio psicofisico della persona in misura tale da rendere impossibile continuare l’attività lavorativa.
Ma può esserlo anche quando le persecuzioni interferiscono direttamente con le abitudini legate al lavoro.
È il caso, particolarmente significativo, di chi subisce molestie, pedinamenti o minacce durante il tragitto tra casa e luogo di lavoro, fino al punto da non poter più raggiungere in sicurezza la propria sede professionale.
In una situazione di questo tipo, abbandonare il posto di lavoro non rappresenta una normale decisione personale: diventa un recesso necessitato, determinato dalla situazione di pericolo.
Decisivo il collegamento tra violenza e attività lavorativa
L’elemento centrale per ottenere la tutela è dunque il collegamento funzionale tra la violenza subita e l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
Ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente sulla base della documentazione disponibile e delle circostanze concrete.
Il principio indicato dall’INPS amplia così la lettura della giusta causa rispetto alle ipotesi più tradizionali, nelle quali le dimissioni sono determinate da un comportamento illegittimo del datore di lavoro.
A sostegno di questa interpretazione viene richiamata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 11051/2015, secondo la quale l’incompatibilità con la prosecuzione del rapporto può derivare da condizioni sopravvenute del lavoratore e non necessariamente da un inadempimento del datore di lavoro o di altri soggetti legati all’ambiente professionale.
Una tutela che guarda alla situazione concreta della vittima
Il chiarimento assume un significato che va oltre l’aspetto strettamente previdenziale. Riconosce infatti che gli effetti della violenza possono estendersi alla vita professionale e compromettere la possibilità stessa della persona di mantenere il proprio lavoro.
La tutela economica diventa particolarmente importante proprio in questa fase. Perdere il reddito nel momento in cui si cerca di sottrarsi a una situazione di violenza rischia infatti di aggiungere alla vulnerabilità personale anche una condizione di fragilità economica.
Con il messaggio dell’INPS viene quindi affermato un principio importante: quando le dimissioni rappresentano la conseguenza necessaria di una situazione di violenza o persecuzione che rende impossibile continuare a lavorare, lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario.
Non basta, però, dimostrare di essere vittima di violenza. Occorre provare che quella condizione abbia inciso concretamente sulla possibilità di proseguire l’attività professionale.
È su questo equilibrio – tra tutela della vittima e verifica oggettiva delle circostanze – che dovrà fondarsi la valutazione delle singole domande di NASpI.
