La previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari
Oltre alla previdenza di cui siamo normalmente abituati a parlare e scrivere, e cioè la previdenza obbligatoria, la previdenza integrativa, la previdenza complementare, esiste un’altra forma di previdenza, quasi sconosciuta, ed è quella facoltativa. Essa affonda le sue radici nell’“Assicurazione facoltativa” del R.D.L. n. 1827/1935, è proseguita con la gestione “Mutualità pensioni” (L. n. 389/1963), entrambe confluite, nel 1997, nel “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, che tutti chiamano Fondo casalinghe e, per la parità di genere, casalinghe e casalinghi. Capisco che il nome del Fondo è impronunciabile ma odio queste definizioni abbreviative, odio anche che le schede informative INPS contengano formalmente le parole “Casalinghe e Casalinghi”: si tratta di una forma di previdenza volta a proteggere persone che non rientrando nella sfera della previdenza obbligatoria hanno voglia di farsi un’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, rimanendo sempre in ambito pubblico (ricordo che nasce nel 1935-1963).
Il Fondo fu istituito presso l’INPS, dal 1° gennaio 1997, dal decreto legislativo n. 565/1996, in attuazione della delega conferita dall’art. 2, c. 33, della L. n. 335/1995. I soggetti iscritti alla “Mutualità pensioni” sono stati inseriti d’ufficio nel Fondo di nuova istituzione utilizzando, quale premio unico d’ingresso, i contributi già versati alla “Mutualità pensioni” e all’”Assicurazione facoltativa”.
Possono iscriversi al Fondo i soggetti di entrambi i sessi di età non inferiore a quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro e compresa entro il 65° anno che svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico non retribuito in relazione a responsabilità familiari. Non devono prestare attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale e non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti (possono iscriversi, pertanto, i titolari di pensione ai superstiti).
È possibile lo svolgimento di un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se svolta con carattere di continuità. L’attività deve essere tale da determinare la contrazione della contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione nell’AGO. È il caso, ad esempio, nel lavoro subordinato in genere della contrazione del periodo contributivo per il rispetto dei minimali retributivi, nel lavoro domestico quando non risulti una contribuzione media corrispondente ad almeno 24 ore lavorative per ciascuna settimana lavorata, nel lavoro parasubordinato quando il versamento non corrisponde al minimale di reddito fissato per la Gestione Commercianti.
L’iscrizione al Fondo avviene a domanda da presentare, compilando il modulo online, sul sito INPS (www.inps.it), attraverso il Contact center, al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 0614164 (da rete mobile), oppure tramite Patronati e intermediari dell’INPS. Le nuove iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese in cui queste vengono effettuate, hanno effetto immediato dalla conclusione con esito positivo dell’inserimento della domanda nel servizio online e sono “sine die”. È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, per la quale è dovuto un pagamento all’INAIL, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un premio annuo di 24 euro, non frazionabile su base mensile.
Per le attività connesse alla riscossione dei contributi, alla gestione delle posizioni assicurative, alla liquidazione ed eventuale ricostituzione delle prestazioni pensionistiche degli iscritti al Fondo, l’INPS ha costituito, dal 1° gennaio 2011, un Polo specializzato presso la Direzione provinciale di Terni.
L’importo del versamento è libero. Per l’accreditamento di un mese di contribuzione l’importo non può essere inferiore a euro 25,82 (un anno di contribuzione: 25,82*12 = 309,84 euro). Nulla è invece previsto in materia di scadenza dei versamenti e massimale contributivo. È possibile procedere al pagamento attraverso la piattaforma “Portale dei Pagamenti”, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, nella sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi (così scrive l’INPS nel messaggio n. 2378/2022). I contributi versati al Fondo, per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico, sono interamente deducibili ai fini fiscali.
Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di inabilità. La pensione di vecchiaia spetta a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni (pari a 60 mesi) di contributi. Inoltre viene liquidata solo se l’importo maturato risulta almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale e prescinde da tale importo al compimento del 65° anno di età.
La pensione di inabilità viene concessa con almeno 5 anni di contributi, a condizione che sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il Fondo calcola la pensione sulla base del metodo contributivo, non è integrata al trattamento minimo e, non essendo parte della previdenza obbligatoria, la contribuzione ivi versata non può essere né totalizzata, né cumulata, né ricongiunta, né computata con quella versata nella previdenza obbligatoria.
Nell’anno 2020 (ultimo Rendiconto INPS disponibile) il Fondo ha erogato n. 1.133 pensioni di vecchiaia con un importo medio annuo di 785 euro e n. 48 pensioni d’inabilità con un importo medio annuo di 251 euro.
Sembra poco (e lo è) ma considerate che dipende solo dall’ammontare del contributo versato.
Antonio Chiaraluce