In molti si domandano quali sono i prodotti utilizzati dalle persone con disabilità che possono essere portati in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi.
Molti, erroneamente, pensano che sia possibile detrarre dall’IRPEF, soltanto alcuni specifici beni, come, ad esempio, le autovetture acquistate o adattate per le persone disabili, o meglio ancora, solo alcuni ausili specifici protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale e permanenti.
In verità non è così, nel senso che non c’è una vera e propria categoria di beni strumentali che possono essere definiti adatti allo scopo. Non c’è e non ci potrebbe essere, perché l’obiettivo non è quello di classificare gli apparecchi, ma quello di far sì che questi siano realmente utili alle persone disabili e se lo sono, possono essere acquistati con iva ridotta al 4% e portati in detrazione.
L’errata convinzione nasce dal fatto che se è vero, che Il decreto-legge 29 maggio 1989 numero 202, all’articolo uno 3-bis, stabiliva che: “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie” è altrettanto vero che il decreto 7 aprile 2021 ha innovato questa norma, stabilendo un concetto molto più ampio che di fatto non limita l’acquisto di beni e mezzi necessari al disabile in una casistica o tabella predefinita, ma include tutte quelle apparecchiature e quei dispositivi tecnologici, meccanici, elettronici o informatici necessari alla riabilitazione, alla socializzazione e alla integrazione delle persone con disabilità.
In altri termini, come precisa l’Agenzia delle Entrate: “Rientrano nel beneficio tutte le apparecchiature e i dispositivi, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
facilitare
– la comunicazione interpersonale
– l’elaborazione scritta o grafica
– il controllo dell’ambiente
– l’accesso all’informazione e alla cultura”.
Tutto questo significa che qualunque bene che possa di fatto aiutare la persona disabile a migliorare la propria situazione e quindi qualunque strumento che sia funzionale allo scopo può essere oggetto di un acquisto con iva ridotta è detraibile. La differenza la fa la certificazione medica, ossia l’attestazione dell’utilizzo dello stesso strumento.
In merito, il decreto 7 aprile 2021 precisa che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.
Qualora dai certificati non risulta il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente, è necessario applicare la direttiva dell’Agenzia delle Entrate, la quale specifica che “nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del c.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire anche una copia della Wcertificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”.
Carlo Fantozzi