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15 Luglio 2025
Pace contributiva: conviene?
Lavoro e Previdenza Primo Piano

Pace contributiva: conviene?

L’allarme sulle pensioni dei “giovani” – di tutti coloro, cioè, che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995 e che andranno in quiescenza con il sistema di calcolo interamente contributivo – è stato ormai lanciato da tempo e da tutti gli ‘attori’ in campo.

Per i “giovani”, il problema riguarderà, per prima cosa, il momento dell’accesso al pensionamento: l’attuale mercato del lavoro, che offre spesso impieghi sottopagati e, sovente, saltuari o “a chiamata” e, comunque, carriere discontinue, non solo renderà infatti estremamente difficoltoso maturare il requisito per la pensione “Anticipata”, ma potrebbe rendere problematico anche raggiungere il requisito contributivo minimo di 20 anni per poter accedere al pensionamento di Vecchiaia; pensionamento che, a causa dei periodici incrementi dell’età pensionabile dovuti all’innalzamento della speranza di vita, potrebbe peraltro costituire un traguardo spostato sempre più in avanti nel tempo.

Certo: per andare in pensione nel sistema contributivo potranno bastare anche 5 soli anni di contribuzione effettiva, ma in quel caso – oltre all’estrema esiguità dell’importo – il momento dell’accesso a pensione risulterebbe ulteriormente rimandato. Già oggi, con quel requisito servono almeno 71 anni di età; figuriamoci quale potrà essere l’età richiesta di qui a 20 anni…

Una volta risolto il problema dell’accesso a pensione, andrà verificata anche (soprattutto!) la reale capacità dell’assegno pensionistico maturato di coprire le esigenze di vita di questi pensionati nell’età avanzata quando, presumibilmente – in una società che va verso un progressivo invecchiamento – potrebbero aumentare anche le esigenze di spesa dal punto di vista sociale, assistenziale e sanitario, che la copertura pubblica ha sempre più difficoltà a soddisfare: sono stati pubblicati solo pochi giorni fa i dati sul numero elevato di italiani (nel 2024, ben 4 milioni, pari al 7% della popolazione italiana), soprattutto anziani, che rinunciano a sottoporsi a visite mediche o ad esami diagnostici di cui avrebbero necessità, vuoi per motivi economici, vuoi per l’inaccettabile lunghezza delle liste d’attesa.

Per porre rimedio, fin da subito, alle possibili conseguenze che l’azione combinata di norme sempre più restrittive in materia previdenziale e un mercato del lavoro spesso precario e discontinuo potranno avere sulle future pensioni, sono allo studio diverse soluzioni.

Una di queste è sicuramente la possibilità di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023).

Questa norma prevede la possibilità di “acquisire”, con onere a carico dello stesso richiedente, periodi totalmente vuoti da contribuzione, senza che vi sia in tali periodi alcun evento ammesso a riscatto secondo le tradizionali forme (riscatto del periodo di laurea; riscatto di contributi omessi; ecc.).

Questa facoltà viene indicata dagli addetti ai lavori come «pace contributiva», che, tuttavia, si differenzia profondamente dalla più universalmente nota «pace fiscale»: infatti, mentre quest’ultima prevede, per lo più, la possibilità di sanare in maniera agevolata il mancato versamento di imposte e relative irregolarità, dalla ‘pace contributiva’ è invece espressamente esclusa la possibilità di recuperare la contribuzione non versata relativa a periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Chi può esercitare la “Pace contributiva”

Possono accedere a questa facoltà coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • iscritti all’INPS come lavoratori dipendenti (AGO e gestioni sostitutive ed esclusive) o autonomi o in Gestione Separata, con almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda di riscatto;
  • “nuovi iscritti”, cioè assenza di qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. L’eventuale successiva acquisizione (es. per successivo riscatto del corso di laurea, per l’accredito di contribuzione figurativa, ecc.) di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato, senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi;
  • non titolarità di pensione diretta in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.

Periodi riscattabili

Possono costituire oggetto di riscatto – nel limite massimo di 5 anni, anche non continuativi – i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto (non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria):

  • compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato;
  • anteriori alla data del primo contributo, o successivi a quella dell’ultimo, purché riferiti al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché siano compresi tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023.

Pertanto, il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché sia riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale (e sempreché, ovviamente, sia compreso nell’intervallo temporale 1° gennaio 1996 – 31 dicembre 2023).

Esempio: qualora un lavoratore abbia accreditato il primo contributo in data 15 Settembre 2018 e possa far valere contribuzione piena da tale data fino al 28 Febbraio 2022, potrà riscattare i periodi che vanno dal 1° Gennaio 2018 al 14 Settembre 2018 e dal 1° Marzo 2022 al 31 Dicembre 2022.

Validità dei periodi riscattati ai fini pensionistici

I periodi riscattati in base alla norma in commento sono utili sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della relativa misura.

Domanda entro il 31/12/2025

Il termine ultimo per esercitare la facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2025, data entro la quale – a pena di decadenza da questa facoltà – dovrà essere presentata la relativa domanda.

Quanto e come si paga

L’onere da versare viene determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica in cui si effettua il riscatto alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti (o, comunque, meno remoti) alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Esempio:

  • Lavoratore dipendente privato: aliquota FPLD 33%
  • Retribuzione ultimi 12 mesi euro 25.000
  • Onere: 25.000 * 33% = euro 8.250,00 per ciascun anno da riscattare

L’importo così determinato può essere versato in unica soluzione, oppure in maniera rateale, in un numero massimo di 120 rate mensili (senza applicazione di interessi).

La rateizzazione dell’onere non può tuttavia essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora una di queste condizioni si verifichi nel corso della rateazione precedentemente già concessa, l’onere residuo dovrà essere versato in unica soluzione.

L’onere versato a titolo di riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del richiedente.

Come tutte le valutazioni legate alle materie previdenziali, è difficile stabilire in linea teorica la convenienza o meno, per i soggetti potenzialmente interessati, dell’opportunità offerta dalla ‘pace contributiva’.

Questa valutazione risulta tanto più complessa quanto maggiore è la distanza del soggetto potenziale richiedente dalla data di pensionamento, sia per l’incertezza sulla futura evoluzione della carriera lavorativa del soggetto, sia per le variabili legate alla possibilità di modifiche alla normativa previdenziale che, nel corso degli anni, possano vanificare o diminuire l’efficacia del riscatto versato.

In linea generale, si può sostenere che tale riscatto possa risultare conveniente quando riesca, sulla base delle norme attualmente vigenti, a far maturare il diritto ad una forma di pensione anticipata o, comunque, a far anticipare il momento del pensionamento rispetto alla sola contribuzione accreditata in estratto; contrariamente, sarà necessario valutare se l’onere richiesto per il riscatto possa essere impiegato in altre forme di risparmio previdenziale (es. fondi di previdenza complementare) che possano offrire maggiori benefici.

Si tratta, tuttavia, di una valutazione che va sempre effettuata alla luce del caso concreto (numero e tipologia della contribuzione accreditata ante riscatto; vicinanza o meno alla data di pensionamento; effetti dell’accreditamento dei periodi riscattabili sulla posizione assicurativa del soggetto; importo dell’onere da versare; aliquota IRPEF applicabile e, conseguentemente, effettivo risparmio fiscale della deduzione; ecc.).

Tutte valutazioni che vanno fatte per tempo, sempre ricordando che il termine ultimo per poter usufruire di questa opportunità scade a fine 2025!

Luca Giustinelli
Esperto di Patronato

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