Certo che no!
Il mio articolo di aprile, nato come un contributo alle generali riflessioni originate dal ventennale della legge 152 del 2001, ha suscitato nei conoscitori della materia che lo hanno letto un discreto numero di consensi, ma anche qualche motivata perplessità dovuta, perlopiù, alla considerazione che si tratti nel complesso di una buona legge.
E, innegabilmente, lo è una buona legge, se si osserva che con essa i Patronati sono anche formalmente usciti dal cliché di semplici appendici degli enti previdenziali pubblici per entrare nel meritato ruolo di partner strategici a motivo degli ampi compiti attribuitigli.
Tuttavia, la serietà del percorso fatto per assumere tale funzione, sempre più rilevante nell’ambito dei servizi prestati ai cittadini e nei confronti della pubblica amministrazione, merita un approfondimento sugli aspetti poco chiari o solo oscurati dalle numerose modifiche introdotte dalle finanziarie dell’ultimo decennio.
Così, torno all’articolo di aprile, e provo a mettere il focus su alcuni elementi/articoli che a mio avviso avrebbero bisogno di essere ripensati, rivisti o magari solo riformulati, qualora ce ne fosse l’intenzione.
Si tratta degli articoli che attengono alla parte “amministrativa” della legge, quelli che dettano i requisiti per la costituzione e il riconoscimento dei Patronati, come pure quelli che ne dispongono lo scioglimento e la messa in liquidazione in presenza di condizioni particolari.
Prendiamo l’articolo 2, dedicato ai soggetti promotori: quanti si sono accorti che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha riportato a tre anni il requisito temporale previsto per gli enti promotori ai fini della costituzione di un istituto di Patronato, dopo che la legge 228 del 2012 l’aveva elevato a otto? Segnalo in proposito anche una sentenza del Tar Lazio del 19 gennaio 2021 che, accogliendo il ricorso di due associazioni sindacali contro il Ministero del Lavoro, sancisce la reviviscenza del testo originario in virtù dell’abrogazione operata dalla predetta legge 190 nei confronti dell’antecedente finanziaria del 2012.
È un fatto che le modifiche introdotte in momenti successivi dalle diverse finanziarie nell’intento, di volta in volta, di stringere o allargare le maglie della legge 152 per il riconoscimento giuridico di nuove realtà, o per la sussistenza dei Patronati già riconosciuti, abbiano prodotto una stratificazione di norme nelle quali è difficile orientarsi. In qualche caso, addirittura, si fatica a comprenderne la logica: basti pensare che la legge 190 del 2014 è intervenuta ulteriormente sull’articolo 2 di cui trattiamo, nel senso di prevedere a priori per il soggetto che intenda costituire un proprio Patronato il possesso di sedi del Patronato stesso in almeno otto Paesi stranieri, poi portati a quattro dalla legge 26 del 2019. Come fa un soggetto promotore ad avere sedi di una realtà ancora inesistente, per la cui costituzione deve ancora “passare dal notaio”? Pare ovvio che si tratti di un requisito ad uso degli istituti già riconosciuti e, a prescindere dalla bontà o meno dell’iniziativa, la modifica si trova nell’articolo sbagliato. Oppure bisognava prevedere sedi all’estero delle confederazioni o associazioni nazionali dei lavoratori in qualità di soggetti promotori.
Anche l’articolo 3, quello per la costituzione e il riconoscimento, pone dei problemi applicativi sulla tempistica di approvazione del Patronato da parte del Ministro del Lavoro, prima in via provvisoria entro tre mesi dalla domanda di riconoscimento, e poi da parte del Ministero, con un provvedimento definitivo entro un anno dalla domanda stessa.
Nei primi tre mesi gli adempimenti di natura accertativa che coinvolgono più uffici e amministrazioni sono quasi esclusivamente rivolti all’ente promotore, per la verifica dei requisiti, e al progetto finanziario, tecnico e organizzativo presentato, assieme alla domanda, per l’apertura delle sedi di Patronato. Qualora il riscontro sia positivo, il Ministro concede il riconoscimento provvisorio, autorizzando di fatto il Patronato ad operare. Pertanto è da questa data, quella del riconoscimento provvisorio che consente l’avvio dell’attività istituzionale, che potranno partire i controlli ispettivi per le sedi provinciali e non dalla data della domanda di riconoscimento, come detta la legge.
Per quanto riguarda l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura, il relativo obbligo scatta per il Patronato solo al momento del riconoscimento definitivo da parte del Ministero. Poiché la sanzione dello scioglimento può intervenire, però, anche solo dopo il riconoscimento provvisorio dell’istituto per mancata realizzazione del progetto presentato con la domanda, la non iscrizione può provocare qualche problema di deposito degli atti al Commissario che deve occuparsi della liquidazione.
Alla fine, perché non superare tutte queste difficoltà applicative per l’amministrazione e incertezze operative per i Patronati riconducendo l’approvazione a un unico provvedimento definitivo entro un anno dalla domanda?
Un chiarimento e una migliore definizione meriterebbe anche l’articolo 5, dedicato alle convenzioni che le associazioni di lavoratori prive di un proprio Patronato possono sottoscrivere con le realtà già costituite: cosa significa che tali associazioni, in virtù di una convenzione sottoposta addirittura all’approvazione del Ministro, possono avvalersi dei servizi dei Patronati esistenti? L’interpretazione letterale della norma non ha molto senso, giacché tutti possono avvalersi dei servizi di un Patronato. Il legislatore pensava ad altro? A una possibile operatività “in appoggio” anche delle associazioni convenzionande? Ugualmente qui sarebbe opportuno chiarire con opportune modifiche, per non creare false aspettative negli organismi interessati ed evitare interpretazioni distorte della legge.
Anna La Rocca