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11/09/2024
Lavoro e Previdenza

Pensione ai superstiti

Spetta anche ai nipoti (maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi) a carico dei nonni

La Corte Costituzionale sta, praticamente riscrivendo la disciplina della pensione ai superstiti per i nipoti minori che sono a carico dei nonni.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 20 maggio 1999 ha, prima, equiparato ai figli legittimi e legittimati i nipoti minori dei quali risulti provata la convivenza a carico degli ascendenti, anche in presenza di uno o di entrambi i genitori che non possono provvedere al mantenimento del figlio perché non svolgono nessuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 5 aprile 2022 ha, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani di superstiti di pensionati/assicurati INPS riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Nella sentenza la Corte rileva che ”il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.

Mai parole sono state più condivisibili di queste.

Cosa succederà ora?

L’INPS, con la circolare n. 64/2024 recepisce quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale e definirà le nuove domande, e le domande di pensione ai superstiti (indirette e di reversibilità) eventualmente giacenti, presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto. Agli orfani deve essere riconosciuta la quota spettante dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione per i ratei e della decadenza per l’azione giudiziaria in materia pensionistica.

Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

La sentenza della Corte riguarda la pensione di reversibilità, l’INPS coglie l’occasione, in virtù dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, per affermare che la tutela anche ai superstiti di assicurato. Ricordo che si ha la pensione indiretta quando il dante causa è un assicurato e di reversibilità quando è pensionato.

La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli sarà riliquidata, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione già in pagamento, secondo le percentuali di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza (la quota è uguale a quella del figlio).

Qualora il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporti l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, le somme corrisposte non saranno oggetto di recupero da parte dell’INPS salvo il caso di dolo del percettore.

Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, in caso di non convivenza, oltre all’accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente (mantenimento del superstite in maniera rilevante e continuativa). Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente, occorre accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.

Antonio Chiaraluce

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