Un contributo di 600 euro per chi ha un ISEE fino a 50.000 euro
Il bonus psicologico, altro non è che un contributo economico, per le persone, in condizioni di depressione, di ansia, di stress e di fragilità psicologica. È una iniziativa introdotta dal passato Governo, con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, proprio per combattere le condizioni in cui si trova gran parte della popolazione, vittima del difficile periodo che stiamo attraversando, pesantemente condizionato dalla pandemia e dalle relative conseguenze di carattere socioeconomico.
Più specificatamente, l’articolo 1-quater, comma 3, del suddetta legge, stabilisce che: “Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”.
L’INPS, con la Circolare n. 83 del 19-07-2022 precisa che: “Il beneficio in argomento verrà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e, per ogni eventualità, sarà modulato in base all’ISEE del richiedente.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
- a) per “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
- b) per “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
- c) per “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;
- d) per “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;
- e) per “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa.”
L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio e ai conseguenziali successivi adempimenti.
Per quanto detto, si sottolinea che il beneficio viene riconosciuto una volta soltanto, a tutti i soggetti residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e che sono in possesso di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro.
Inoltre, al fine di sostenere le richieste delle persone con reddito più basso, il decreto interministeriale del 31 maggio 2022 ha stabilito che l’importo del Bonus psicologo 2022, in quanto misura di sostegno vincolata al valore dell’ISEE, deve essere commisurato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente e in particolare:
- a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
E’ compito dell’INPS, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche, verificare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo in oggetto.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, 28 ottobre 2022, saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale.
L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Il contributo assegnato è individuato tramite il codice univoco, che viene comunicato ad ogni beneficiario e che dovrà essere utilizzato entro 180 giorni, ossia, dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Quest’ultimo, al termine della prestazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’INPS, che provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti.
Carlo Fantozzi