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16 Gennaio 2025
Lavoro e Previdenza

Per il riscatto della laurea valgono anche i crediti formativi

L’INPS ha cambiato idea: i periodi valutati come crediti formativi (riconosciuti dalle Università benché extrauniversitari) possono essere riscattati ai fini pensionistici nel limite della durata legale del corso di laurea, purché scoperti di contribuzione e successivi al primo.
Ciò significa che lo studente può utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo o per passare direttamente da un anno ad un altro più avanzato (es. dal primo al terzo) ottenendo, così, la copertura contributiva dell’intera durata del corso legale anziché subire un accorciamento della copertura contributiva del corso di studi.

L’INPS nel messaggio n. 1512/2022, precisa che il riconoscimento può avvenire in tutte le gestioni amministrate e applicato a tutte le domande di riscatto ancora giacenti e ai ricorsi amministrativi pendenti. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.
Dalla sua forma iniziale (art. 50 della legge n. 153/1969) la normativa del riscatto del periodo del corso legale di laurea si è aggiornata con l’evolversi della riforma universitaria (diplomi, lauree brevi, dottorato, …) fino ad arrivare ai crediti formativi.

Premesso che il riscatto è una facoltà (sia dei lavoratori occupati che inoccupati) e, ad oggi, a titolo oneroso, i punti principali del riscatto del periodo del corso legale di laurea sono i seguenti.
I soggetti inoccupati sono i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza in Italia o all’estero.

Non possono essere riscattati i periodi di iscrizione fuori corso e quelli già coperti di contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda ma anche in altri regimi previdenziali (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 184/1997: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la Gestione separata).

L’onere di riscatto varia a seconda degli anni in cui si colloca il periodo di studi (ante 1996 con il calcolo della riserva matematica, post 1996 con il calcolo a percentuale) ed è deducibile dalle imposte oppure detraibile al 19% dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Per i soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria vigente nell’anno di presentazione della domanda (attualmente 33%). Il contributo è versato in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato, a domanda, sarà trasferito presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato verserà contribuzione obbligatoria.

I riscatti sono uno strumento utile e “previdenzialmente” e fiscalmente agevolato per raggiungere il diritto al pensionamento o anticiparne la data di pensionamento e, comunque, aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.

La domanda non è impegnativa e, quindi, si può sempre rinunciare, purtuttavia sul Portale INPS è disponibile il simulatore del riscatto di laurea, attraverso il quale, anonimamente, gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione possono calcolare l’ammontare della somma da versare. Per coloro che hanno periodi di riscatto o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo è prevista la possibilità di autenticarsi tramite le credenziali accettate dai servizi dell’INPS, per poter basare la simulazione sui dati effettivamente presenti negli archivi ed eventualmente procedere, anche, all’acquisizione della domanda.

Ci sono differenze nel calcolo dell’onere di riscatto fra le varie Gestioni dell’INPS e le Casse di previdenza professionali, tuttavia se si ha la possibilità, il consiglio è: riscattare il prima possibile.

Antonio Chiaraluce

Oltre ai crediti formativi si possono riscattare i:
• periodi del corso legale, intero o singoli periodi (titolo di studio effettivamente conseguito); le lauree straniere devono essere riconosciute “ai fini previdenziali” in Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
• diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
• diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
• diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
• dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
• titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea;
• titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
• diplomi di laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguita presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

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