La legge numero 227, del 22 dicembre 2021, ha delegato Il Governo ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Decreti che si occupano della “protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché’ l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.”
I temi su cui devono intervenire i decreti legislativi, previsti dalla legge, sono:
a) La definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) l’accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) La valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) L’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) La riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
f) L’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) Il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell’esercizio della delega si dovrà adottare una definizione di disabilità coerente con quanto riportato nella Convenzione ONU, nella quale c’è scritto che: “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
Un concetto fondamentale inserito nella legge delega è quello della valutazione di base, distinta da una successiva valutazione multidimensionale e che contiene tutte le informazioni utili per la individuazione della non autosufficienza e dei requisiti necessari, previa adeguata informazione, per l’accesso ai servizi e alle agevolazioni spettanti alle persone con disabilità, finalizzata al progetto di vita individuale, compresa l’inclusione lavorativa.
La stessa legge delega prevede l’affidamento a un unico soggetto pubblico dell’esclusiva competenza medico-legale sulle procedure della valutazione di base, garantendone l’omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l’efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione d disabilità.
La valutazione multidimensionale deve assicurare l’elaborazione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato il quale individui sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l’effettivo gradimento dei diritti e della libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere in assenza di discriminazione il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure del sostegno socioassistenziali.
Deve altresì prevedere che “il progetto d vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché’ la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché’ quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale”.
Al fine di rendere effettiva l’inclusione sociale e garantire alle persone con disabilità l’accesso alle funzioni amministrative, la legge prevede che ciascuna amministrazione pubblica, nomini un dirigente ad hoc, ossia un responsabile che abbia un compito ben preciso, quello di adoperarsi per rendere concreta l’accessibilità ai cittadini disabili.
Prevede inoltre;
la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
estendere il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.
La legge prevede inoltre, l’istituzione di un Garante Nazionale della Disabilità: “quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità”.
Gli stessi decreti dovranno definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni. Compito del garante sarà quello di:
1.“raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciano discriminazione o violazione dei propri diritti anche attraverso la previsione un centro di contratto di contatto cioè dedicato;
2.vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dei regolamenti;
3.svolgere verifiche d’ufficio o a seguito di segnalazione sull’esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari dei pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
4.formulare raccomandazione e parere alle amministrazioni sulle segnalazioni raccolte;
5.promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
6.trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché’ al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.”
Questa è la legge quadro sulla disabilità. Una legge fondamentale, che dovrebbe riordinare e rendere omogeneo l’intero mondo della disabilità e visto il suo scopo, creare le condizioni per l’effettiva inclusione sociale e il loro eventuale inserimento nel mondo del lavoro, delle persone disabili. Come abbiamo detto, per la sua attuazione, sono previsti i decreti attuativi, che dovranno essere emanati, visto il tempo già passato, entro i prossimi 15 mesi. L’augurio di tutti è che il contenuto di questa norma possa finalmente diventare una realtà.
Carlo Fantozzi