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16 Gennaio 2025
Lavoro e Previdenza

Permessi della legge 104/92 anche per i famigliari delle “Unioni Civili”, ma non per quelli delle “Convivenze di Fatto”

Con la legge n. 76, del 20 maggio 2016, sono state regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le relative convivenze. In particolare, l’articolo 1: “istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.” All’articolo 2 si afferma che: “Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.”

La legge prosegue indicando le cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, che sono le stesse che impediscono o rendono nullo, un matrimonio tra persone di sesso diverso. In questa legge non si fa nessun riferimento all’articolo 78 del Codice civile, che regola le “affinità”, ossia “il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge” e che, stabilisce che “Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.”

A causa di questa mancanza, l’interpretazione che ne veniva data era estremamente riduttiva e tale da indurre l’INPS, nella circolare n. 38 del 2017, nella quale si ricordava che: “il diritto ad usufruire dei permessi (di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92) per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.” a precisare che: “Al riguardo si fa presente che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro, non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 del Codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016. Si evidenza, pertanto, – conclude la circolare – che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.”

Questa posizione è stata rivista dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il quale, con la circolare numero 36 del 07 marzo 2022, ha riconosciuto i benefici della legge 104 del 1992 in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

L’INPS, dopo aver sottolineato la non corretta interpretazione della legge 76/2016: “Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche, comunque, comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.”

Nella stessa circolare, l’INPS, precisa altresì che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
La Circolare conclude precisando che per la qualificazione di “convivente” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

In conclusione, non ci resta che evidenziare le situazioni in cui è possibile usufruire del congedo per assistere una familiare disabile. Lo facciamo indicando l’ordine di priorità secondo i criteri dettati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, questi sono:
1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Carlo Fantozzi

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