Come ogni anno, il 3 dicembre scorso, si è celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità.
Inclusione nella società delle persone disabili
Questo evento, già proclamato, per la prima volta nel 1981, è stato istituito ufficialmente dall’ONU, con la Risoluzione 47/3, nel 1992, ed ha l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone con disabilità in tutti i settori della società.
Il 2025, ha dedicato la giornata della disabilità all’inclusione nella società delle persone disabili.
La Convenzione Delle Nazioni Unite, che ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, dopo aver precisato che:
“per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
invita tutti gli stati aderenti, ad adottare, le misure necessarie per eliminare tutti gli ostacoli, che di fatto rendono impossibile l’inserimento nella società delle persone con disabilità.
Norme a tutela delle persone disabili
Il nostro Paese, con la legge 3 marzo 2009 numero 18 ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite, sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007.
Si tratta della pietra miliare su cui si riflettono le norme a tutela delle persone disabili.
Scopo della Convenzione è quello di assicurare la tutela e il relativo godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà, da parte delle persone con disabilità.
Come precisato dal Ministero per la Disabilità, “la condizione di disabilità viene ricondotta all’esistenza di barriere di varia natura che possono essere d’ostacolo a quanti, portatori di minorazione fisiche, mentale o sensoriale a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.
Protocollo sottoscritto e ratificato dall’Italia
Alla Convenzione sia affianca un protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso sottoscritto e ratificato dall’Italia.
Principi Generali
I principi generali della Convenzione, sono dettati dall’articolo 3, e sono i seguenti:
- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l’accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Uguaglianza e non discriminazione
L’articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione, specifica che:
- 1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
- 2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
- 3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
- 4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.
Donne con disabilità
Trattando le varie categorie, la Convenzione tratta il tema delle donne e dei minori con disabilità.
In particole, l’articolo 6 – Donne con disabilità, precisa che:
- 1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.
- 2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.
Minori con disabilità
L’articolo 7 – Minori con disabilità, stabilisce che:
- 1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
- 2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
- 3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare tale diritto.
Accessibilità
Sul tema dell’accessibilità, l’articolo 9 afferma:
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.
Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
- (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
- Gli Stati Parti, inoltre, adottano misure adeguate a:
- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
- (g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Diritto alla vita
Particolare importanza riveste l’articolo 10 – Diritto alla vita, nel quale si legge che: Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Considerando che la Convenzione stabilisce che ogni Stato membro deve disporre di un rapporto dettagliato sulle misure prese a tutela delle persone con disabilità, l’Italia, all’atto della ratifica della stessa Convenzione, ha istituito l’Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, che ha il compito di promuovere l’attuazione della convenzione ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate.
Questi sono i principi regolati dalla Convenzione delle Nazioni Unite.
Analisi dei dati
La realtà è molto diversa, basti pensare che, in Italia, soltanto il 33,5% delle persone, tra i 15 e i 64 anni, con grave disabilità, risulta occupata e molte di queste attività, non rispettano minimamente le competenze acquisite dalle persone disabili. Il problema aumenta se si esamina la disabilità nel mondo dell’infanzia. Secondo l’Unicef, 240 milioni di bambini, ossia uno su 10 è disabile.
L’Unicef rileva, altresì, che il numero degli insegnanti di sostegno è assolutamente insufficiente e la situazione appare enormemente più grave, quando si esamina il diritto alla partecipazione, al gioco e allo sport.
Purtroppo, dobbiamo prendere atto che i principi fondamentali soprariportati, ossia, accessibilità, inclusione scolastica e pari opportunità nell’apprendimento, autonomie e partecipazioni attive nella società, tecnologia assistite e innovazioni che migliorano la vita quotidiana, sport inclusivi, partecipazione culturale ed eliminazione dei pregiudizi e del linguaggio discriminatorio, troppo spesso, rappresentano solo delle belle parole, ma che, confrontandole con la realtà, sono lontane dal costituire parte essenziale della vita quotidiana.
Carlo Fantozzi
