Nel corso del tempo le pensioni possono essere soggette a modifica.
Ci sono modifiche “ordinarie” e modifiche sostanziali.
Quelle ordinarie sono la perequazione annuale e i vari movimenti che il Governo attua non solo sui “pensionandi” ma anche sui “pensionati”. Questi ultimi riguardano, in special modo, le cd “maggiorazioni sociali” (Maggiorazione sociale, Importo aggiuntivo, Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, c.d. milione al mese, Somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima).
Modifiche sostanziali sono la ricostituzione e il supplemento della pensione. Esse modificano l’importo della pensione dopo la prima liquidazione per motivi sia contributivi che reddituali, in relazione ad eventi successivi alla decorrenza.
La ricostituzione è un ricalcolo della pensione e può riguardare la contribuzione (contribuzione figurativa, obbligatoria, da riscatto) che si riferisca a periodi precedenti la data di decorrenza della pensione che non sia stata considerata nel calcolo della prima liquidazione oppure il verificarsi di un evento sopravvenuto (ad esempio il venir meno delle prestazioni collegate al reddito). Nel primo caso la variazione decorre dalla decorrenza originaria, nel secondo dalla data in cui si è verificato l’evento.
La ricostituzione può essere d’ufficio o a domanda che può essere inoltrata sia dai pensionati pubblici che privati. La domanda di ricostituzione presentata per fatti sopravvenuti, che variano gli elementi di calcolo della pensione alla decorrenza, non prevede alcuna decadenza e gli eventuali arretrati sono corrisposti nel rispetto dei previsti termini prescrizionali di cinque anni per gli importi a credito e di dieci anni per gli importi a debito.
Attenzione! La domanda di ricostituzione presentata per ottenere il riconoscimento della prestazione non correttamente calcolata in fase di prima liquidazione pur in presenza di tutti gli elementi utili (volgarmente errore dell’Ente previdenziale), deve essere presentata entro tre anni dal provvedimento di liquidazione della pensione (termine di decadenza per l’azione giudiziaria in materia pensionistica) o, in mancanza, dalla riscossione del primo rateo di pensione.
Attenzione ancora! In sede di ricostituzione contributiva si procede all’accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione. Questo potrebbe determinare anche la modifica della decorrenza originaria della pensione o addirittura la perdita del diritto.
Il supplemento è un incremento della pensione, liquidato a domanda, per contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione. Spetta ai già titolari di pensione (comprese la pensione supplementare e l’assegno ordinario di invalidità) iscritti nei seguenti Fondi o Gestioni:
PENSIONE “PRINCIPALE” | CONTRIBUTI VERSATI DOPO LA DECORRENZA NEL |
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi | Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi |
Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto, al compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione | |
Gestione Separata | stessa assicurazione |
Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo (DM n.282/1996, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata. | |
Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) | stessa assicurazione o nel FPLD |
Fondo Volo e Fondo Autoferrotranvieri | stessa assicurazione |
Per i pensionati di fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità |
Per le pensioni liquidate utilizzando contribuzione di più Gestioni (come la totalizzazione o il cumulo non oneroso) il supplemento è liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione.
Il supplemento può essere chiesto non prima che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza della pensione o di un eventuale precedente supplemento. Nel caso in cui l’interessato abbia compiuto l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia, il supplemento può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento (soltanto per una volta). Il supplemento spetta d’ufficio sulle pensioni di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto, e avrà la stessa decorrenza della pensione di reversibilità.
Le modalità di calcolo dei supplementi seguono la stessa normativa vigente per il calcolo della pensione e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Attenzione! L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dal trattamento minimo: in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza; in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia.
Antonio Chiaraluce