Che cos’è? Uno degli strumenti con i quali è possibile coprire i “buchi” contributivi della propria posizione assicurativa quando non vi si è provveduto al momento in cui il buco si è creato. Uno strumento che, nonostante le preoccupazioni e le incertezze del momento attuale (crisi pandemica, economica, prossima fine del blocco dei licenziamenti …) non invoglino ad investire per il futuro, è efficace per gestire la propria posizione assicurativa nel sistema contributivo e meriterebbe di essere messo a regime.
A chi è rivolto? Agli iscritti in una delle Gestioni dell’INPS (dipendenti, autonomi, Gestione separata), privi, al 1° gennaio 1996, di qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti, il regime previdenziale dell’Unione europea o singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati) e non già titolari di pensione. Si possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi compresi fra il 1° gennaio 1996 e il 28/01/2019 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL n. 4/2019, conv. dalla legge n. 26/2019), “non soggetti ad obbligo contributivo” compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato sulla propria posizione assicurativa (il periodo può, quindi, essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo a quella dell’ultimo). Dalla ricerca della data iniziale e finale sono escluse le Casse per i liberi professionisti e gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, potrà esercitare la facoltà in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge e a condizione che sia presente almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
Il periodo massimo riscattabile, 5 anni anche non continuativi, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).
La facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di contribuzione omessa o evasa, anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto per i quali esiste la costituzione di rendita vitalizia reversibile.
L’onere di riscatto (pari al 33%) è calcolato sull’ultima retribuzione/reddito assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda rapportandola al periodo oggetto di riscatto ed il pagamento segue le regole dei riscatti ed è detraibile per il 50% dall’IRPEF, in 5 rate annuali. I periodi riscattati sono parificati a periodi di lavoro e sono utili ai fini del diritto della misura della pensione.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, nel corso del rapporto lavorativo, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro che può sostenere l’onere destinandovi i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR). Un discreto aiuto da parte del Fisco. Poiché la norma è incentrata sul sistema contributivo l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere.
Antonio Chiaraluce