Per la generalità dei lavoratori, i periodi in cui si percepiscono prestazioni previdenziali si considerano coperti di contribuzione, che viene definita “figurativa”, perché senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
Nella tutela dell’invalidità, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, prestazioni d’invalidità previdenziale (da non confondere con l’invalidità civile) erogate dall’INPS, danno diritto, a determinate condizioni, al riconoscimento di contribuzione figurativa utile per raggiungere la contribuzione minima per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia (non per il conseguimento della pensione anticipata). La materia è regolata dalla legge n. 222/1984.
Attenzione! La legge dice “per raggiungere la contribuzione minima utile per il conseguimento della pensione”, cioè non per la determinazione dell’importo che verrà calcolato sulla contribuzione diversa da quella figurativa riconosciuta per la durata della prestazione.
Quali sono le condizioni?
Per quanto attiene all’assegno ordinario di invalidità, occorre premettere che è riconosciuto per un periodo di tre anni, e, dopo tre riconoscimenti consecutivi della stessa durata su domanda del titolare dell’assegno e qualora permangano le condizioni, è confermato automaticamente (ferma restando la facoltà di revisione). Durante la percezione dell’assegno è possibile lavorare e l’assegno è cumulabile (a determinate condizioni) con i redditi da lavoro.
Ciò premesso, al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma (d’ufficio, ma è bene controllare ed eventualmente presentare domanda), in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto (e non anche della misura) della pensione stessa. Si trasforma, questo significa che il titolare dell’assegno, al compimento dell’età pensionabile, per avere l’attribuzione della contribuzione figurativa, deve percepire l’assegno. Nel caso in cui al compimento dell’età pensionabile non si sia maturato il requisito contributivo si continua a percepire l’assegno finché non lo si raggiunge e, a quel punto, si trasforma.
Per la massima chiarezza, i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per il rinnovo dell’assegno, per la trasformazione in pensione di vecchiaia (se si percepisce l’assegno alla data della trasformazione) e per la pensione indiretta ai superstiti.
Per inciso, l’assegno di invalidità non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione indiretta, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato.
Per quanto attiene alla pensione d’inabilità, la contribuzione figurativa viene riconosciuta per tutto il periodo durante il quale il pensionato ha usufruito della pensione solo nel caso in cui cessi dal diritto alla pensione in seguito al recupero delle capacità lavorative. La contribuzione figurativa è riconosciuta solo nel caso che la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità, resta esclusa nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuto ad altra causa.
Nessuna contribuzione figurativa viene riconosciuta per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità civile. Pertanto, in tali ipotesi, il beneficiario non ottiene alcun vantaggio al momento di un eventuale accesso ad una prestazione previdenziale. Non deve trarre in inganno l’art. 80, c. 3, della legge n. 388/2000, sia quando prevede una ”contribuzione figurativa” (così impropriamente definita dalla legge) di due mesi per ogni anno di servizio, con un massimo di 5 anni utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva per determinate categorie di invalidi (invalidi “non previdenziali”: sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili con invalidità superiore al 74%, …) e sia la definizione di “contribuzione figurativa” perché la “contribuzione figurativa” copre un periodo temporale scoperto di contribuzione. Come ben chiarito dall’INPS nella circolare n. 29/2002 “il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico”.
Antonio Chiaraluce