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15 Dicembre 2024
Lavoro e Previdenza Primo Piano

Valutazione Disabilità

La disabilità viene valutata sulla base di singole patologie che ne determinano il grado, ossia la soglia per stabilire specifici benefici ed agevolazioni

Per tutte le persone che convivono con una disabilità, esistono degli strumenti legislativi che consentono di avere dei benefici e delle agevolazioni finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Il riconoscimento del grado di invalidità, viene effettuato dall’Inps che attribuisce ad ogni richiedente in possesso dei requisiti, la percentuale di invalidità che, ovviamente, varia a seconda delle singole specifiche situazioni.

Il requisito minimo per ottenere dei benefici è quello di avere un’invalidità non inferiore al 33%. Da questa percentuale in poi, a seconda del grado di disabilità che viene riconosciuto, ognuno ha una serie di opportunità e di agevolazioni.

Queste opportunità, a cui possono accedere tutti i cittadini disabili, riguardano l’intera vita della persona, ivi inclusi il mondo del lavoro, della vita sociale e della salute.

Schematizzando possiamo così sintetizzare le singole situazioni ed evidenziare che il rapporto tra la percentuale di invalidità e i benefici ottenibili è il seguente:

– fino al 33% – Nessun riconoscimento, perché le persone per avere il riconoscimento di disabile devono avere una invalidità superiore a questa soglia minima che riconosce la presenza di patologia e una ridotta capacità, superiore ad un terzo;

– dal 34% in poi ed in base alle patologie riportate nel verbale di invalidità che certificano lo stato di disabilità, si avrà diritto alla concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;

– dal 46% – fermo restando quanto sottolineato nel punto precedente tutti coloro che hanno invalidità superiore alla soglia del 46% come stabilito dalla legge 69 del 1999, hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata.

In merito si precisa che, per legge, le aziende con più di 15 dipendenti devono riservare una quota a queste categorie:

  • dai 15 ai 35 dipendenti: un lavoratore invalido civile;
  • dai 36 ai 50 dipendenti: 2 lavoratori invalidi civili;
  • con più di 51 dipendenti: il 7% dei lavoratori invalidi civili.

– dal 51% – l’invalido civile cui viene riconosciuto questo grado di invalidità, avrà diritto ai congedi straordinari per cure;

– dal 67% – Esenzione ticket sanitario, ivi comprese le visite specialistiche, gli esami ematochimici e gli esami di diagnostica strumentale;

– dal 74% al 100% – Prestazioni economiche che variano a seconda del grado di invalidità. In merito la circolare dell’INPS, all’allegato 2, contiene le seguenti tabelle importi invalidità 2024:

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE

Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33
 
   
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA

Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36  
40 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
43 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 5.432,05 316,25
1° gennaio 2024 5.725,46 333,33

 Inoltre, chi ha il 100% può avere anche l’indennità di accompagnamento, che viene riconosciuto alle persone incapaci di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia
33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile indennità di accompagnamento (INDIPENDENTE DAL REDDITO)
1° gennaio 2023 17.920,00 316,25 527,16
1° gennaio 2024 19.461,12 333,33 531,76

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Fascia Tipologia
38 invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
41 invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45 invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione indennità di accompagnamento
1° gennaio 2023 527,16
1° gennaio 2024 531,76
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1° gennaio 2023 5.432,05 316,25
1° gennaio 2024 5.725,46 333,33
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età
decorrenza limite di reddito

annuo personale

importo mensile indennità

di accompagnamento

1° gennaio 2023 5.432,05 323,75 527,16
1° gennaio 2024 5.736,25 341,88 531,76
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI. Con anzianità pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età – legge 28 dicembre 2001 n. 448

Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1° gennaio 2023 567,94
1° gennaio 2024 598,61

Carlo Fantozzi

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