Bonus Natale: come viene calcolato
Per l’anno 2024 è prevista l’erogazione di una indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
A chi spetta
In particolare, il bonus spetta ai lavoratori dipendenti in possesso congiuntamente, delle seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale.
Ai fini del riconoscimento del bonus, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Con riferimento al requisito reddituale di cui alla lettera a) del punto elenco sopra riportato, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento.
Più in particolare, nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva. Il reddito complessivo è assunto però, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) del punto elenco sopra, riportato, il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
- ha il coniuge fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la convivenza di fatto non preclude la spettanza del bonus.
A chi non spetta
Il bonus Natale 2024 non spetta nelle seguenti ipotesi:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha specificato che, il bonus non spetta nei casi di convivenza, poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Come richiederlo
Il bonus in commento è riconosciuto al lavoratore dipendente dal datore di lavoro pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus Natale 2024.
Casi particolari
Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Richiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi
La norma prevede che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal datore di lavoro nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare del Bonus Natale 2024 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Allo stesso modo, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare del Bonus Natale 2024 direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Fede Di Matteo