Il 30 settembre 2024 è scaduto il termine per la presentazione del Modello 730 al Caf ma, dopo tale scadenza è possibile correggere o integrare la dichiarazione.
È importante dopo la presentazione del 730 verificare sempre la relativa copia che ci è stata consegnata dal Caf, potrebbero essere stati commessi degli errori nell’elaborazione della stessa oppure, ci siamo dimenticati di consegnare al Caf tutta la documentazione o le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui verifichiamo che nel 730 manca qualcosa, rispetto alla documentazione che abbiamo consegnato al Caf (ad esempio una Certificazione Unica, una spesa, un versamento di imposta, ecc.), allora dobbiamo quanto prima comunicarlo al Caf, in modo che quest’ultimo possa controllare e, nel caso in cui effettivamente riscontra l’errore possa procedere alla sua correzione.
Modello 730 rettificativo
Gli errori commesso dal Caf nel 730, possono essere corretti dallo stesso attraverso l’invio all’Agenzia delle Entrate di un “730 rettificativo”. Il Caf con il “730 rettificativo” può correggere sia errori che determinano un maggiore credito o un minore debito (risultato a favore del contribuente) sia errori che comportano un minor credito o un maggior debito (risultato a sfavore del contribuente).
L’eventuale sanzione dovuta per la presentazione del “730 rettificativo” è sempre a carico del Caf, il contribuente è tenuto solo al versamento delle eventuali maggiore imposte dovute per effetto della correzione.
Modello 730 integrativo
Nell’ipotesi in cui invece, ci accorgiamo che abbiamo dimenticato noi di dichiarare qualcosa nel 730, allora per la correzione o integrazione della dichiarazione abbiamo diverse modalità, a seconda che la correzione comporti un risultato a nostro favore, sfavore o un risultato invariato.
Nel caso di risultato a favore, che può essere ad esempio l’indicazione nella dichiarazione di una spesa e/o onere non indicato in precedenza, possiamo presentare un 730 integrativo, tipo 1 tramite il Caf entro il 25 ottobre 2024.
Il maggiore credito risultante dal 730 integrativo sarà rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico sulla retribuzione o sulla rata di pensione entro il mese di novembre 2024.
È possibile anche la correzione dei dati del sostituto di imposta indicato in maniera errata nel 730 originario.
La correzione può essere effettuata in questo caso attraverso la presentazione di un 730 integrativo tipo 2 al Caf sempre entro il 25 ottobre.
In tale caso per la presentazione del “730 integrativo tipo 2” il Caf deve avere ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di mancata consegna del 730/4 al sostituto di imposta o il diniego fatto da quest’ultimo perché il contribuente non è mai stato suo dipendente oppure il relativo rapporto di lavoro è cessato.
Si può presentare il modello 730 integrativo al Caf anche, nell’ipotesi in cui il 730 originario è stato presentato attraverso l’Agenzia delle Entrate.
Se bisogna correggere i dati del sostituto di imposta bisogna consegnare al Caf la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate circa la mancata consegna del 730/4 al sostituto di imposta o il diniego fatto da quest’ultimo.
Rimborso risultante dal Modello 730 integrativo: novembre 2024
Il rimborso risultante dal Modello 730 integrativo tipo 1 e tipo 3 viene effettuato dal sostituto di imposta entro il mese di novembre 2024.
È possibile correggere contemporaneamente i dati del sostituto di imposta e indicare delle spese, oneri, crediti di imposta, ecc. (qualsiasi dato che comporta un risultato a favore del contribuente) non indicati nel 730 originario attraverso la presentazione di un modello 730 integrativo tipo 3.
In conclusione, quindi, vi sono tre tipologie di 730 integrativo: tipo 1 per integrare il 730 originario con dati che comportano una liquidazione delle imposte a favore del contribuente, tipo 2 per correggere i dati del sostituto di imposta, tipo 3 che permette sia l’integrazione con dati non indicati nel 730 originario sia correggere i dati del sostituto di imposta (anche in tale ultimo caso il risultato delle imposte a favore del contribuente).
Se invece le nostre dimenticanze circa i dati da dichiarare nel 730 possono comportare un minor credito o maggiore debito allora la correzione è possibile attraverso un Modello Redditi Persone Fisiche “Correttivo nei termini” se presentato entro il 31 ottobre 2024, dopo tale ultima scadenza invece con un Modello Redditi Persone Fisiche Integrativo.
In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l’integrazione del 730 originario va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2).
Fede Di Matteo