È stata pubblicata una importante sentenza della Corte di Giustizia UE. Questa ha affermato che il consumatore, il quale abbia stipulato un contratto di acquisto fuori dai locali commerciali (on line, al telefono, etc.), è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento qualora il professionista non gli abbia comunicato le informazioni sul diritto di recesso.
La norma regolatrice della materia è l’art. 14 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La Corte del Lussemburgo, con la detta sentenza del 17 maggio 2023 (C-97/22), ha affermato il principio secondo cui il professionista deve sopportare i costi sostenuti a causa dell’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso.
Più precisamente, il 6 ottobre 2020 un consumatore aveva concluso oralmente un contratto di servizi con un’impresa, avente ad oggetto la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione. Nonostante il contratto fosse stato concluso fuori dai locali commerciali, l’impresa non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli pure disponeva, da esercitarsi nel termine di 14 giorni. Dopo aver eseguito il contratto, il 21 dicembre 2020 l’impresa presentava al cliente una fattura, che il medesimo non saldava, e poi, il successivo 15 marzo 2021, cedeva a un terzo il suo credito.
A quel punto il consumatore, il 17 marzo 2021, notificava il recesso dal contratto stesso. La cessionaria del credito adiva il Tribunale del Land Essen, Germania, al fine di ottenere il pagamento del servizio fornito al consumatore.
Ebbene, rimessa la questione alla Corte di Giustizia europea, questa ha negato all’impresa il diritto al compenso per le prestazioni fornite. Ha affermato il principio per cui il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.
All’eccezione secondo cui, in tal modo, il consumatore beneficerebbe di un ingiustificato arricchimento, la Corte replica che lo scopo della direttiva 2011/83/UE è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e che tale scopo sarebbe compromesso se il consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, dovesse sostenere costi non espressamente previsti dalla stessa direttiva.
Francesco Salimbeni