Il Decreto Sostegni ha rinnovato il Reddito di Emergenza, che viene riconosciuto, per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Requisiti meno rigidi previsti invece per la NASpI. Infatti l’indennità di disoccupazione, fino al 31 dicembre 2021, potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Il testo ufficiale del Decreto Sostegni, che è stato approvato il 19 marzo 2021 a margine del Consiglio dei Ministri, introduce nuove disposizioni in tema di Reddito di Emergenza (ReM) e Indennità di disoccupazione (NASpI). Il Reddito di Emergenza, sarà riconosciuto, per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, sarà riconosciuto anche a coloro cui la NASpI si scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, indipendentemente dai requisiti e per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare. Quali sono tutti i requisiti necessari per poter richiedere e usufruire del Reddito di Emergenza (ReM)? Chi ne fa richiesta deve essere nelle seguenti condizioni:
- valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio); per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione:
- residenza in Italia;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
- ISEE non superiore a 15.000 euro;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del Decreto Sostegno (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
Gli importi concessi possono variare da un minimo di 1.200 euro (tre mensilità da 400 euro) fino ad un massimo di 2.400 euro (accresciuto per le famiglie che hanno un componente in condizione di disabilità grave, si può arrivare fino a 840 euro mensili). La domanda per le quote di REM (Reddito di Emergenza) è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Sulla pagina dell’INPS dedicata vengono forniti esempi di calcolo dell’importo ottenibile e indicazioni su come presentare la domanda. Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione NASpI, il decreto Sostegni prevede che, fino al 31 dicembre 2021, potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Leonardo Maiolica