IL 24 FEBBRAIO 2023 È STATO APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/2161 C.D. DIRETTIVA OMNIBUS CHE OPERA UNA REVISIONE DELL’IMPIANTO SANZIONATORIO AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA ARMONIZZAZIONE A LIVELLO EUROPEO NELLA TUTELA DEI CONSUMATORI ED ADEGUA LE PREVISIONI NORMATIVE ALLE EVOLUZIONI DEI MODELLI DI BUSINESS E DELLE TRANSAZIONI ON-LINE.
Il D.Lgv. 26/2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 66 il 18 marzo 2023, entra in vigore il 2 aprile 2023 ad eccezione delle norme sulle riduzioni di prezzo che si applicheranno dall’1 luglio 2023.
Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgv. 206/2005, cd. Codice del Consumo, per il rafforzamento, la migliore applicazione e la modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori nell’ipotesi di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. La Direttiva ha il duplice scopo di uniformare le sanzioni tra tutti gli stati appartenenti all’UE e di delineare con precisione il perimento dei comportamenti commerciali da considerarsi scorretti. L’obiettivo è di assicurare un elevato ed adeguato livello di protezione dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, operando di fatto una revisione dell’impianto sanzionatorio, rafforzandone i diritti e implementando eventuali soluzioni.
Come commentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, “l’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione”
QUALI SONO LE NOVITÀ IN ARRIVO PER I CONSUMATORI, QUALI LE NUOVE REGOLE E LE SANZIONI PREVISTE PER LE VENDITE ONLINE?
Le principali novità introdotte dal decreto di attuazione della Direttiva Omnibus riguardano:
- La trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Ciò vale anche per le vendite straordinarie (per esempio le vendite di fine stagione), mentre rimangono escluse le offerte personalizzate ossia quelle riservate ad un consumatore specifico o a determinate categorie. I consumatori dovranno essere altresì informati se il prezzo offerto è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, sulle modalità di classificazione delle offerte nell’ambito dei risultati di una ricerca online, se stanno stipulando un contratto con un professionista o con un privato, e se si applicano o meno le norme sulla tutela legale del consumatore.
Il profilo di maggiore interesse riguarda, dunque, le modalità di comunicazione delle riduzioni di prezzo al fine di evitare pratiche ingannevoli nelle modalità di prospettazione degli sconti: la norma si applicherà dal 01.07.2023, quindi, le nuove regole di cui alla predetta norma andranno ad impattare sulla stagione dei saldi estivi.
Più precisamente, l’art. 17 -bis (“Annunci di riduzione di prezzo”) così testualmente prevede:
- “Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale
- Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del
- La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e all’articolo 4, comma 5 -bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, 198.
- Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
- Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di
- Il presente articolo si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all’articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:
- natura, gravità, entità e durata della violazione;
- eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
- eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso”.
- L’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli è stato aggiornato individuando quale nuova tipologia di pratica scorretta la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality).
All’art. 22 D.Lgv. n. 206/2005 è stato inserito il comma 4-bis che così recita:
“Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
E’ altresì aggiunto il comma 5-bis: ”Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto”.
All’articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) dopo la lettera m) , è inserita la seguente: «m -bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati;»; b) dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «bb -bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti; bb -ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; bb -quater) inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”.
- L’elenco di pratiche commerciali considerate ingannevoli è aggiornato con le seguenti previsioni:
- fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che siano indicati gli annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati;
- la rivendita (cd. secundary ticketing) ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti;
- indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;
- inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.
- Il regime sanzionatorio è modificato con l’aumento da cinque a dieci milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta. La sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
- I consumatori che hanno subito un danno da pratiche commerciali scorrette potranno adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Nell’ambito dei contratti con i consumatori, nell’ipotesi in cui venga accertata la vessatorietà di una e/o più clausole, l’AGCM può irrogare le sanzioni previste per le pratiche commerciali sleali, ferma restando la ‘nullità di protezione’.
- Le informazioni da fornire al consumatore prima che sia vincolato da contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali sono state aggiornate con la previsione di una serie di obblighi di informazione supplementari per i cd. Al fine di allineare le nuove definizioni di ‘beni digitali’ e ‘servizi digitali’, il professionista è tenuto a fornire al consumatore anche un numero di telefono e un indirizzo email, nonché informazioni su eventuali altri mezzi di comunicazione offerti purché consentano un contatto rapido ed una comunicazione efficace, indicare se il prezzo applicato al consumatore è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
Secondo il disposto dell’art. 49 bis (“Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online”), nei contratti conclusi su mercati online il fornitore deve indicare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
- “informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 18, comma 1, lettera n -bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
- se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
- nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione europea sulla tutela dei consumatori;
- se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale”.
- Quanto agli obblighi di informazione, al diritto di recesso, agli obblighi di consegna, ai mezzi di pagamento, alle tariffe per comunicare con il professionista, ai pagamenti supplementari, alla tutela amministrativa e giurisdizionale del consumatore, essi trovano applicazione anche nel caso dei contratti in cui il professionista fornisce al consumatore un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, salvo che i dati personali forniti dal consumatore siano trattati ai soli fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale e per nessun altro
- Per i contratti conclusi presso l’abitazione del consumatore o nel caso di escursioni organizzate dal professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti, il diritto di recesso è esteso dai quattordici ai trenta giorni. La disposizione non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva.
Il recepimento della Direttiva Omnibus, che ha modificato quattro Direttive dell’UE esistenti (Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE, Direttiva sull’indicazione dei prezzi 98/6/UE, Direttiva sulle clausole abusive nei contratti 93/13/CEE, Direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE), rappresenta un cambio di passo significativo nella gestione dello sviluppo del mercato digitale e dell’aumento esponenziale del servizi di e-commerce allo scopo di rendere il web e i siti di eCommerce più accessibili e con meno insidie.
Nel contesto attuale di globalizzazione in cui il mercato è diventato sempre più digitale e caratterizzato da dinamiche non sempre trasparenti, il panorama normativo ormai obsoleto ha dovuto riformarsi ed aggiornarsi per stare al passo coi tempi e favorire la concorrenza leale tra operatori del settore prevedendo una maggiore trasparenza e correttezza, contrastando la tendenza a pubblicare recensioni false, manipolate o selezionate – prima di tutto a beneficio dei consumatori.
Con l’obiettivo di garantire la massima armonizzazione a livello europeo della loro protezione e della regolamentazione del commercio elettronico, le modifiche introdotte con riferimento alle pratiche commerciali sleali, alla pubblicità ingannevole, alla trasparenza di informazione verso il cliente vanno ad impattare in modo sostanziale e significativo sul processo di rafforzamento, ampliamento e armonizzazione tra gli stati membri dell’UE della politica di maggior tutela e protezione dei consumatori alla luce delle innovazioni tecnologiche introdotte nel ramo del business online.
E’ condiviso il pensiero che si tratti di un obiettivo certamente ambizioso e difficile quello di equiparare il mercato online e offline per salvaguardare, innanzitutto, il consumatore e, poi, la concorrenza sleale del prezzo dell’online, ma “la strada tracciata è quella giusta”.
Paola Francesca Cavallero