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16 Gennaio 2025
Primo Piano

Geografia europea delle adozioni da parte delle coppie omogenitoriali. La situazione in Italia

Nonostante i dati, raccolti durante il sondaggio internazionale condotto da Ipsos a seguito del Pride 2021, abbiano rivelato che circa il 61% della popolazione comunitaria si dichiara favorevole alle adozioni di minori congiuntamente da parte di due donne o due uomini, tali adozioni sono state legittimate solo in quattordici Paesi dell’Unione. In undici Stati membri è negata ai minori la possibilità di avere come genitori legali una coppia omosessuale; per contro, in taluni Paesi sono state introdotte soluzioni intermedie. In Grecia, per esempio, è consentito l’affido congiunto a genitori affidatari omosessuali, mentre il legislatore croato ha elaborato un istituto, simile a quello della stepchild adoption, la cd. Partner guardianship in forza della quale è consentita l’acquisizione della responsabilità genitoriale, permanente o temporanea, del figlio biologico da parte del partner same-sex di una coppia unita civilmente.
La frammentarietà delle diverse posizioni nazionali riflette una diversificazione della tutela non solo in pregiudizio ai singoli cittadini omosessuali e alle coppie omoaffettive, ma altresì lesiva dei soggetti minori che, di fatto, si trovano stabilmente inseriti in un habitat familiare arcobaleno, senza, tuttavia, godere di alcuna piena e corrispondente protezione sul piano giuridico nel territorio eurounitario.
Al riguardo, basti pensare alla vicenda ad oggetto della Causa V.M.A./Stolichna Obsthina (Comune di Sofia), attualmente pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che vede coinvolta una famiglia composta da due madri le quali avevano legalmente adottato un minore in Spagna: la Bulgaria non ha riconosciuto il rapporto di filiazione confermato dal certificato di nascita spagnolo.
Nella Causa Coman ed Hamilton vs Romania, invece, il coniuge straniero rivendicava il proprio diritto alla residenza in Romania, in virtù del vincolo di coniugio con un cittadino rumeno. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciatasi nel 2018, ha richiesto una interpretazione conformemente orientata della previsione del Codice civile rumeno che, pur non riconoscendo i matrimoni tra soggetti dello stesso sesso, in linea con la legislazione europea e nel rispetto del diritto comunitario alla libera circolazione, deve, in ogni caso, garantire al partner di una famiglia arcobaleno, legalmente sposato con un cittadino rumeno, il diritto a risiedere nel Paese del marito.
La posizione dell’Unione europea sul tema è netta, posto che la questione implica l’applicazione dei principi generali della equality e non-discrimination sulla base dell’orientamento sessuale e il rispetto di una serie di diritti fondamentali, tra cui il diritto alla libera circolazione e il diritto dei minori ad avere una famiglia, che fungono da pilastri fondamentali del tessuto sociale europeo.
L’Unione europea ha, difatti, adottato la strategia Actions towards LGBTIQ equality in 2020-2025, presentata nel Novembre 2020 da parte della Presidente della European Commission, Ursula Von Der Lyen. Il programma mira a garantire la piena tutela alle famiglie arcobaleno attraverso l’implementazione di un serie di azioni tra cui la promozione di progetti legislativi nazionali sul reciproco riconoscimento della bi-genitorialità per le same-gender partnership, nel quadro comunitario.
Alla base della strategia risiede proprio la considerazione che le famiglie omogenitoriali europee non godano del medesimo trattamento riservato alle famiglie fondate su unioni eterosessuali nello spazio comune in cui vivono e a cui appartengono: gli Stati membri sono, difatti, invitati a perseguire la LGBTIQ equality, seguendo best practices, nonché elaborando soluzioni proprie.
Il primo Paese europeo che nel 2001 ha fondato un importante modello di riferimento per l’adozione, a prescindere dalla composizione sessuale della coppia, sono stati i Paesi Bassi con una mera sostituzione dei riferimenti normativi a “il padre o la madre” con “l’uno o l’altro genitore” o “due genitori” del bambino.
Nel contesto europeo pre-Brexit, in Inghilterra e Galles le adozioni da parte di same-sex couples, sposate o conviventi, sono state introdotte con l’Adoption and children Act 2002, successivamente seguito dall’Adoption and Children (Scotland) Act 2007. L’Irlanda del Nord si è, invece, adeguata a partire dal 2013. La giurisprudenza ha messo in luce come l’esclusivo interesse perseguito tramite l’adozione sia la promozione del “welfare of the child”: non sussistono degli argomenti razionali alla base del divieto di adozione congiunta per le coppie gay, come, ugualmente, precedentemente, risultava infondato e illogico il divieto di matrimonio tra soggetti del medesimo sesso. Il soddisfacimento del “best interest for the child” non può di certo essere pregiudicato dall’identità sessuale della coppia adottante: il criterio che deve essere seguito è sintetizzabile nella capacità di fornire al minore “a loving, safe and secure adoptive home”.
In Spagna, il legislatore ha uniformemente introdotto nel 2005 sia same-sex marriage, sia l’adozione congiunta per coniugi omosessuali. La scelta del legislatore spagnolo si è fondata sul carattere costituzionale dell’istituto del matrimonio, il cui contenuto e le cui prerogative devono essere declinate secondo i suoi valori dominanti e rispecchiando i modelli e i principi condivisi nelle società europee e occidentali, in un dato momento storico.
In Belgio e in Francia il diritto all’adozione ordinaria anche per le coppie omosessuali è stato introdotto, rispettivamente, dal 2006 e dal 2013.
Nel 2017 ha fatto, quindi, capolino la Germania, con una piena apertura alle coppie omosessuali del matrimonio egalitario ed del compendio dei diritti da esso derivanti, compresa la possibilità di adottare congiuntamente minori, a favore dei partner same-sex.
Il Bundesverfassungsgericht, tuttavia, già in passato, aveva dimostrato un forte attivismo sul tema in doverosa difesa dei principi di uguaglianza e tutela della famiglia secondo l’accezione di essa elaborata dai giudici comunitari e aveva fornito un primo impulso all’estensione della cd. Stiefkindadoption a favore delle coppie omosessuali.
Con riguardo all’Italia, secondo l’ultimo censimento nazionale ISTAT e risalente al 2011, di 16 milioni e 648 mila famiglie solo 7.513 hanno rivendicato di essere famiglie fondate su unioni omosessuali e solo 529 di esse hanno dichiarato di avere figli. Il dato, oramai risalente, nasconde chiaramente una percentuale sommersa.
Ciononostante, la posizione dell’Italia sul tema, all’oggi, non può dirsi totalmente in linea con i predetti modelli nazionali, né con le politiche promulgate a livello eurounitario.
Per quanto la cd. Legge Cirinnà del 2016 abbia introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle unioni civili, di fatto, non è ancora stata raggiunta la piena parità tra le coppie eterosessuali e omosessuali sul piano della bi-genitorialità, giacché non è stata mantenuta nel testo di legge definitivo la previsione sulla la cd. stepchild adoption.
L’esigenza di riempire tale vulnus di tutela, fortemente ravvisata a livello sociale, è stata attualmente recepita, prima che dal legislatore, da parte della avvocatura e della giurisprudenza e, rispetto a quest’ultima, si è ravvisata una chiara evoluzione in termini garantisti.
La Cassazione civile, con sentenza del 22 Giugno 2016, n.12962, ha fondamentalmente ricondotto l’istituto della stepchild adoption nell’alveo dell’adozione “in casi particolari”, prevista dall’articolo 44 della Legge del 4 Maggio 1983, n. 183 Diritto del minore ad una famiglia.
In ogni caso, la stepchild adoption non è equipollente all’istituto della adozione ordinaria, piena e legittimante a cui possono accedere solo le copie eterosessuali.
Più recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9006 del 2021 hanno ritenuto valida l’adozione conseguita all’estero da parte di una famiglia omogenitoriale, purché alla base non vi sia un accordo di surrogazione di maternità.
L’ordinamento italiano non è ancora in grado di offrire riconoscimento e protezione giuridica a rapporti affettivi consolidatosi nell’ambito di un nucleo familiare non tradizionale, ma ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente tipizzati. L’assenza di una regolamentazione dei rapporti familiari omoaffettivi ha dato, inoltre, la stura alla inevitabile diffusione di prassi discretive in sede di riconoscimento dei bambini da parte degli uffici anagrafici delle diverse amministrazioni comunali, nonché in relazione alla trascrizione di atti di adozione esteri.
Sul tema è atteso un pronto intervento da parte del nostro legislatore che abbia come unico obiettivo il best interest of the child, che potrebbe essere ben facilmente raggiungibile tramite la semplice applicazione del criterio dell’idoneità della coppia omoaffettiva all’adozione.

Giulia Gozzelino

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