19.1 C
Roma
7 Ottobre 2024
Lavoro e Previdenza Primo Piano

Giustizia è fatta!

Finalmente giustizia è fatta, ed è veramente il caso di dire così vista la delicatezza dell’argomento e le ricadute sociali della storica sentenza di cui voglio parlarvi. Ma partiamo dall’inizio, dal ricorso presentato dal mio assistito che, difeso dal sottoscritto, ha intrapreso azione legale nel 2017 contro la revoca dell’indennità di accompagnamento di cui beneficiava, perché a seguito di una visita medica di revisione l’INPS aveva ritenuto che non sussistessero più i requisiti sanitari necessari per l’attribuzione della prestazione assistenziale.

Quello affrontato è stato un vero e proprio calvario, una via crucis, per cercare di ottenere il ripristino della prestazione senza perdere neanche i benefici economici.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo una nuova consulenza medico legale si pronunciò per il ripristino della prestazione ma senza coprire il periodo pregresso e fu qui che si decise di andare alla Corte di Appello di Napoli che però rigettò la richiesta ritenendo che in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non dà luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma stabilisce solo un nuovo diritto alla Provvidenza diverso, pur se identico nel contenuto, rispetto a quello che era stato estinto per revoca. Quindi unica strada era quella di presentare una nuova domanda amministrativa, cosa che come sicuramente condividerete aveva a dir poco dell’assurdità.
Non è stato facile però finalmente, dopo aver chiaramente ed esaustivamente esposto le nostre ragioni è stato fatto valere un importante principio di diritto quello che “ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.

Ed è così che la Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, ha reso pubblica la storica sent. Sez. U. n. 14561 del 2022 che in maniera inequivocabile stabilisce che per l’indennità di accompagnamento in caso di revoca non è necessaria una nuova domanda per il ricorso.

Come dicevo prima giustizia è fatta e sono orgoglioso di aver contribuito a farla.

Leonardo Maiolica

Articoli Correlati

Voucher per micro aziende: ancora aperte le domande per fare formazione a costo zero in tempi veloci

Redazione

COLF e BADANTI Come scongiurare il calvario giudiziario alla conclusione del rapporto di lavoro

Redazione

Turismo, Bebe Vio tra i protagonisti della campagna LiveItalian di ENIT. Ecco i suoi 5 luoghi italiani del cuore

Redazione