In linea con le prescrizioni del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – che ne ha previsto l’approvazione definitiva entro il quarto trimestre 2021 – lunedì 22 novembre è approdato in Aula, alla Camera dei Deputati, dopo il parere favorevole della Commissione Giustizia della Camera e dopo l’approvazione al Senato il 21 settembre 2021, del disegno di legge di “attribuzione di una delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata”. Poiché la riforma del processo civile, volta a perseguire la riduzione dei tempi del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del P.N.R.R., l’iter del d.d.l. è stato caratterizzato da una quasi totale “impermeabilità” ai suggerimenti ed alle istanze, oltre che della stessa Commissione Ministeriale di studio presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, ordinario di Procedura Civile a Pisa, anche dei maggiori docenti di Diritto Processuale Civile italiani e dell’Unione Nazionale delle Camere Civili. Infatti, per blindare il testo, il Governo, al Senato, ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, ponendo la fiducia. Per questo motivo, il d.d.l. giunto all’esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.
In estrema sintesi, per rispettare la promessa di ridurre il carico giudiziario del 40% entro il 2024, dopo l’approvazione, la legge attribuirà al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per emanare norme volte
a) ad aumentare il ricorso alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e a ridurre la durata dei giudizi civili, imponendo maggiori preclusioni di quelle -peraltro rilevanti- già vigenti;
b) a riformare i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia, introducendo un rito unificato e istituendo il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
c) a regolamentare l’attività del mediatore familiare, del coadiutore del giudice per interventi sul nucleo familiare; la consulenza tecnica psicologica, la nomina del curatore speciale del minore, l’intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari perm il controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori; a rivedere la disciplina nei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all’introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone; a introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Per raggiungere l’obbiettivo auspicato con la riforma, è stato opportunamente rivitalizzato l’Ufficio per il processo, già previsto nel 2012 ma rimasto privo di dotazioni di personale, con l’assunzione a tempo determinato, per due anni e sette mesi, di 8.171 tra laureati in giurisprudenza e, per una quota, in economia e commercio, scienze politiche, con mansioni di
– “studio” dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento);
– supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.);
– supporto per la redazione di bozze di provvedimenti semplici;
– controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione;
– organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione;
– condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento;
– approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;
– ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte;
– supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali, supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati, raccordo con il personale addetto alle cancellerie”.
Per l’attuazione di queste previsioni, inoltre, sarà autorizzata l’assunzione di 500 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli avvocati, pur plaudendo all’aumento, purtroppo temporaneo, di risorse e di personale, temono che le esigenze “statistiche” unite alle decadenze ed ai termini processuali ancor più penalizzanti di quelli già vigenti, trasformino il processo statale in una mera formale rappresentazione, non in grado di consentire alle parti, specie a quelle economicamente meno attrezzate, di esprimere compiutamente le proprie ragioni ed avere sentenze corrispondenti alla verità sostanziale. Nel contempo, anche innovando precedenti propri orientamenti, l’avvocatura mostra aperture al nuovo. Si veda in proposito il numero speciale de “il Dubbio”, il giornale di cui è editore il Consiglio Nazionale Forense, del 22 novembre 2021, dove testualmente si legge “C’è giustizia anche al di fuori del processo nella riforma del civile si rafforza il ricorso alle “ADR” e alla mediazione in particolare. Una sfida, non semplice, anche per gli avvocati”.
Carlo Maria Palmiero