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13 Gennaio 2025
Economia Primo Piano

Lite tra coniugi chi paga il mutuo?

Capita spesso che marito e moglie contraggano congiuntamente un contratto di mutuo per l’acquisto della casa coniugale, ma a versare per intero le rate sia il coniuge, solitamente il marito, che abbia un contratto di lavoro come dipendente a tempo indeterminato. Il pagamento delle rate del mutuo, in verità, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, dovrebbe essere valutato dal giudice ai fini della quantificazione delle somme da porre a carico dell’ex coniuge economicamente più forte in favore dei figli e dell’ex coniuge economicamente debole. Ebbene, non sempre è così. Posto che la revisione dell’assegno di mantenimento, o dell’assegno divorzile, presuppone l’accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti, il coniuge economicamente più forte può far valere le sue ragioni di credito con un procedimento d’ingiunzione nei confronti del coniuge economicamente debole, suo coobbligato, che si disinteressa totalmente del versamento delle rate del mutuo. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza pubblicata il 12 Gennaio 2021, accoglie la tesi del marito che ha sempre versato per intero le rate del mutuo e ribadisce il principio secondo il quale “In tema di contratto di mutuo sottoscritto da entrambi i coniugi per l’acquisto della casa coniugale l’obbligazione contratta nei confronti della banca ha natura di obbligazione solidale e nei rapporti interni la stessa si divide in parti uguali, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.” Nello specifico, il marito aveva ottenuto decreto ingiuntivo per aver contratto congiuntamente con la sua ex moglie ben 2 contratti di mutuo, il primo per l’acquisto della casa coniugale mentre il secondo per estinguere il primo, e per aver versato interamente le rate, risultando così creditore della sua ex moglie del 50% delle somme versate a far data dall’ordinanza presidenziale di separazione. L’ex moglie proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e asseriva, in sintesi, che il primo contratto di mutuo era stato già estinto mentre il secondo era stato stipulato per far fronte alle spese sostenute dal ricorrente per interessi personali. Il Giudice rigettava l’opposizione in forza del principio sopra enunciato e precisava, inoltre, che la domanda dell’opposto, ovvero l’ex marito, attore in senso sostanziale, rientra nell’art. 1299 c.c. ai sensi del quale “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi” e che, pertanto, l’onere della prova, a fronte della suddetta presunzione, incombe sulla opponente ex moglie.

Paolo Bottigliero

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