20 Luglio 2026
Condominio, il legatario risponde dei debiti del de cuius ma conserva il diritto di regresso
In punto di Diritto

Condominio, il legatario risponde dei debiti del de cuius ma conserva il diritto di regresso

Con l’ordinanza n. 17647/2026, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che il legatario di un immobile risponde in solido con gli eredi dei debiti condominiali, quanto all’anno in corso ed al precedente, ma può rivalersi sugli eredi per le somme antecedenti al subentro.

Eredi e Legatari: la Cassazione fa chiarezza sui debiti del condominio

Ricordiamo che il “legato” è una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce a un beneficiario (cosiddetto legatario) un bene o un diritto specifico. In tal senso il legatario differisce dall’erede. L’erede subentra in una quota o nell’intero patrimonio del defunto e ne eredita anche, per la stessa quota, i debiti. Il legatario riceve solo il bene specifico indicato (es. una somma di denaro, una casa, un’opera d’arte).

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che chi subentra nella proprietà di un immobile (in questo caso un legatario) può essere chiamato dal condominio a pagare i contributi per l’anno corrente e per quello precedente, in via solidale con gli eredi del testatore. Tuttavia, per le obbligazioni maturate prima del subentro, il legatario ha diritto a rivalersi sugli eredi.

Niente sconti per il prelegatario: confermato l’obbligo di pagare il condominio

Nel caso di specie, una condomina si era opposta ad un decreto ingiuntivo di circa 3.700 euro, relativo a spese condominiali e lavori sul lastrico solare di un immobile ricevuto in successione. Sosteneva di essere soltanto prelegataria e quindi non responsabile dei debiti della de cuius, aggiungendo che il condominio non aveva distinto tra oneri sorti prima e dopo il decesso. Il Giudice di pace e il Tribunale hanno respinto le sue ragioni; la Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso.

La II Sezione civile della Cassazione ha stabilito che la prelegataria, che ha ricevuto un legato (non rinunziato), risponde dei debiti del testatore. La Suprema Corte ha citato l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che dispone: “L’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, e non al suo posto…”.

Spese condominiali: perché il legatario risponde in solido (ma con diritto di rivalsa)

La Suprema Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, quando l’acquirente di una unità immobiliare, in virtù del principio della solidarietà passiva, venga chiamato a rispondere di obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore all’acquisto, allora il medesimo acquirente ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (così, Cass., Sez. 2, n. 1956 del 22 febbraio 2000).

In sintesi, il legatario risponde in solido con gli eredi dei contributi per l’anno in corso e per quello precedente al trasferimento, ma ha diritto di rivalersi sugli eredi stessi per le somme riferibili a periodi antecedenti al subentro.

Francesco Salimbeni

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