Il caso e i profili di danno nella responsabilità medica
Con sentenza n. 827 del 20 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila si è pronunciata su un caso di responsabilità medica, soffermandosi in particolare sulle voci di danno richiedibili dai prossimi congiunti di una persona deceduta per c.d. malpractice medica. In particolare, emergono due profili: il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno non patrimoniale da lucro cessante.
I criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
Ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte ha adottato il metodo tabellare “a punti”, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che ne ha affermato la preferenza rispetto al tradizionale criterio “a forbice” (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579).
Con tale sistema si valutano diversi elementi, quali: età della vittima e del superstite, grado di parentela, convivenza, frequentazione e qualità effettiva della relazione.
L’applicazione del metodo a punti e la valutazione della vicinanza territoriale
Particolare rilievo è stato attribuito alle differenze esistenti tra le relazioni intrattenute dalla defunta con ciascuno dei familiari superstiti.
Al coniuge e a due figli, residenti nelle vicinanze dell’abitazione materna e quotidianamente coinvolti sia nella vita familiare sia nella gestione di una comune attività commerciale, sono stati riconosciuti 22 punti con riferimento al parametro dell’intensità della relazione.
Diversa è stata invece la valutazione relativa alla terza figlia, trasferitasi da alcuni anni in altra località: per lei il parametro è stato quantificato in 15 punti.
La distanza territoriale, pur non escludendo il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, ha inciso sulla valutazione della frequenza e dell’intensità della relazione concretamente intrattenuta con la madre.
La pronuncia conferma quindi che il rapporto di parentela non può essere valorizzato in modo astratto o uniforme: la liquidazione deve tenere conto dell’effettiva configurazione del vincolo affettivo e della vita relazionale dei soggetti coinvolti.
Il rigetto della domanda di danno patrimoniale da lucro cessante
Sotto diverso profilo, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Al riguardo, va rimostrata la ragionevole probabilità che la persona deceduta avrebbe continuato a destinare loro contributi economicamente apprezzabili.
Il giudizio deve fondarsi sulle condizioni reddituali della vittima, sulle abitudini familiari, sulle prassi di vita e sulle concrete consuetudini di sostegno economico tra i congiunti (Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18490).
Nel caso di specie, il reddito particolarmente contenuto della de cuius non permetteva di formulare un giudizio prognostico positivo circa la futura erogazione di contributi economici ai familiari.
Francesco Salimbeni
