Con la sentenza n. 22064/2026 la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha stabilito che il figlio non ancora concepito o nato al momento della morte del padre naturale, causata da un fatto illecito altrui, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale.
Una donna aveva agito in giudizio per sé e per la figlia, nata dopo la morte del marito deceduto per errore medico al pronto soccorso di Caserta. Il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento anche alla minore, ma la Corte d’Appello lo aveva ridotto negando qualsiasi pregiudizio alla bambina non ancora nata al momento del decesso.
La Cassazione ha ricomposto un apparente contrasto tra due filoni giurisprudenziali:
– un orientamento, di cui alla sentenza n. 9700/2011, ha riconosciuto il risarcimento al concepito, sostenendo che il diritto di credito sorge alla nascita come effetto di un illecito verificatosi durante la gestazione;
– altro orientamento più recente, ha negato il risarcimento richiedendo la preesistenza del rapporto parentale al momento dell’illecito, applicato al caso di fratelli non ancora concepiti che reclamavano danni per un fratello nato con disabilità (sentenza n. 9048/2018).
La Corte chiarisce che i due orientamenti riguardano situazioni giuridicamente diverse: nel primo caso è in gioco il rapporto genitore-figlio tutelato dall’art. 315 bis c.c.; nel secondo, il rapporto fraterno, privo dello stesso statuto giuridico.
La Suprema Corte ha quindi affermato che il diritto al risarcimento spetta al nascituro.
La Cassazione ha sancito che la perdita del rapporto affettivo ed educativo padre-figlio è conseguenza “normale” dell’illecito che impedisce l’instaurarsi della relazione genitoriale. Il nesso causale si fonda sulla regola della causalità adeguata: il diritto leso nasce alla nascita del figlio, non nel concepito, rendendo irrilevante la questione della capacità giuridica del nascituro.
Il danno—sia morale che relazionale—è considerato diretto e non riflesso, oggetto di presunzione assoluta (iuris et de iure), senza possibilità per il danneggiante di provare l’assenza di legame affettivo. Si tratta di un diritto fondamentale del figlio a crescere con i genitori, tutelato dagli artt. 315 bis, 337 ter e 147 c.c., in raccordo con la Convenzione EDU e la Carta di Nizza.
Francesco Salimbeni
