Ordinanza n. 6502/2025: il Tribunale di Napoli condanna l’abbagliamento notturno
Con la recente ordinanza n. 6502/2025, il Tribunale di Napoli ha qualificato l’abbagliamento notturno come immissione intollerabile, ordinando l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e condannando la società responsabile al risarcimento del danno in favore dei condomini.
Il caso riguardava una coppia di coniugi residenti in un appartamento situato in prossimità di una rimessa per autobus, i quali lamentavano immissioni luminose notturne derivanti dall’errato orientamento dei fari installati dalla società. Il fascio luminoso penetrava all’interno dei locali e investiva la balconata dell’abitazione, provocando abbagliamento e compromettendo la tranquillità domestica e il normale godimento dell’immobile.
Accertamento del danno e responsabilità per immissioni luminose
Il consulente tecnico d’ufficio, nominato dal Tribunale, riscontrava la presenza di un abbagliamento intenso e particolarmente fastidioso, percepibile sia all’esterno sia all’interno dell’abitazione. La consulenza evidenziava inoltre che il fenomeno poteva essere facilmente ridotto mediante una semplice modifica dell’angolazione dei proiettori.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ordinato la cessazione delle immissioni luminose; ha riconosciuto il danno da mancato godimento dell’immobile, liquidandolo in euro 7.039,07 a decorrere dal 2014 – per intervenuta prescrizione dei periodi precedenti – oltre agli interessi; infine, in applicazione dell’Art. 614-bis c.p.c., ha fissato una penalità di mora pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale; e con condanna al pagamento delle spese di lite.
La soglia della “normale tollerabilità” secondo l’Art. 844 del Codice Civile
Al riguardo, va ricordato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce “immissione”, ai sensi dell’art. 844 codice civile, qualsiasi propagazione di energia che, provenendo da un fondo, incida in modo apprezzabile sul godimento del fondo vicino. Il criterio distintivo tra liceità e illiceità resta quello del superamento della soglia della normale tollerabilità, da valutare in concreto dal giudice di merito (Cass. civ. n. 3438/2010).
Insegne e luci artificiali in condominio: i parametri di valutazione
Nel contesto condominiale ciò comporta che la luce artificiale proveniente da un’insegna collocata dal singolo condomino sulla facciata comune o sulla parete del proprio esercizio, ma orientata verso finestre e balconi delle unità sovrastanti, debba essere valutata secondo parametri analoghi a quelli elaborati per le immissioni acustiche o odorigene.
Tra questi assumono rilievo l’intensità della luce, la distanza e l’angolo di incidenza, la durata e gli orari di funzionamento – con particolare attenzione alla fascia notturna – nonché le caratteristiche del contesto urbano, come la destinazione prevalentemente residenziale o commerciale della zona (Cass. civ. n. 2864/2016; Cass. civ. n. 17281/2015; ancora in materia di insegne luminose, v. Cass. civ. n. 2611/2017; Cass. civ. n. 6502/1979).
Francesco Salimbeni
