Criticità nell’avviamento della sperimentazione nelle 9 province Italiane, indicate prima dell’introduzione, dal 1 gennaio 2026, sull’intero territorio nazionale
Con il messaggio numero 4465 del 27 dicembre 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni per la nuova modalità di accertamento dell’invalidità civile dell’handicap. Questa nuova procedura, istituita a seguito del decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62, è partita in via sperimentale per tutto il 2025 in 9 province italiane: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. In conclusione di questo anno sperimentale, se i risultati saranno positivi, il modello verrà esportato in tutta Italia. Questa decisione verrà presa attraverso un regolamento proposto dal Ministro della Salute, insieme al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e all’Autorità che si occupa delle persone con disabilità.
Procedimento di accertamento
L’Inps precisa che, l’avvio del procedimento di accertamento delle condizioni di disabilità, avviene con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato solo da specifici medici, ossia da:
- medici in servizio presso aziende sanitarie locali (Asl), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
- medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
Questo certificato rappresenta, a tutti gli effetti, l’unica modalità per la presentazione dell’istanza per l’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o di Enti preposti e abilitati.
Una volta trasmesse le domande, le visite vengono affidate alle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB). Ogni UVB è formata da:
- 2 medici nominati dall’INPS;
- 1 rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS), scelto a seconda della disabilità da valutare;
- 1 professionista dell’area psicologica o sociale.
L’UVB è presieduta da un medico INPS specializzato in medicina legale o, se non disponibile, da un medico con altra specializzazione, ma con almeno 3 anni di esperienza in accertamenti dell’Istituto.
Tra i componenti, almeno 1 medico deve avere una specializzazione in medicina legale, medicina del lavoro o equivalenti.
Per i minori, la struttura resta la stessa ma, tra i medici nominati dall’Istituto, ce ne deve essere almeno uno specializzato in pediatria, neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o con specializzazione nella patologia specifica.
La visita medica
Per essere convocati in visita, è sufficiente ricevere una lettera di convocazione da parte dell’Inps, trasmessa, via raccomandata A/R, nella quale viene indicata la data, l’orario e il luogo della visita stessa.
Nella lettera, sarà altresì specificato che è necessario portare un documento di riconoscimento valido e, se non è possibile essere presenti alla data stabilita, la possibilità di poter chiedere un nuovo appuntamento, questo perché, nel caso in cui la persona convocata, non si presenti in visita senza giustificato motivo, la richiesta viene considerata rinunciata.
Si precisa altresì che la valutazione di base si considera valida se sono presenti almeno 3 componenti, compreso, eventualmente, il medico di categoria la cui presenza è sufficiente al raggiungimento del numero minimo necessario. In caso di parità, il voto del presidente della Unità di valutazione di base vale doppio. Durante la visita, la persona che viene valutata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, che non partecipa alle votazioni.
Il certificato medico introduttivo
Per rispondere alle domande presentate dai nostri associati e dai nostri lettori, precisiamo che il nuovo certificato medico introduttivo, come specificato nel messaggio dell’Inps, indicato in apertura del presente articolo, deve essere trasmesso telematicamente e deve riportare i seguenti dati:
- i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
- in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
- i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
- la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
- la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
- l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
- la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
- l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
- l’eventuale segnalazione di patologie di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione Nazionale di famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale (cfr. il messaggio n. 6880 del 10 novembre 2015).
Sempre il richiamato messaggio Inps precisa che, dal momento in cui il certificato medico introduttivo viene trasmesso all’Istituto, l’interessato, al fine di accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, può comunicare all’INPS i dati socioeconomici utilizzando la procedura “DATI SOCIOECONOMICI DISABILITA” presente nel sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). A tale fine può anche avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria.
Nell’apposita maschera devono essere riportate, qualora non risultassero già precompilate le seguenti informazioni:
– i dati anagrafici del richiedente comprensivi del codice fiscale;
– lo stato civile e, in caso di cittadino coniugato, anche i dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge;
– il reddito annuo lordo posseduto al netto degli oneri deducibili (con riferimento all’anno in corso di trasmissione del certificato e decorrenza dell’eventuale prestazione economica);
– il ricovero a titolo gratuito superiore a 29 giorni consecutivi;
– la modalità di pagamento (IBAN – in contanti presso sportello Poste/Banca);
– l’attività lavorativa eventualmente svolta.
Si ricorda infine che, nel caso in cui la trasmissione dei dati socio-economici venga operata da parte di un Istituto di patronato, è necessario il conferimento del relativo mandato.
Questo è quanto è previsto dal decreto legislativo, introdotto per le nuove modalità di accertamento dell’invalidità civile ma, allo stato attuale delle cose, possiamo affermare che la sperimentazione non è iniziata nel migliore dei modi, in quanto, come viene sottolineato dello stesso Ministero della disabilità, le difficoltà sono tantissime, ad iniziare dalla stessa trasmissione del certificato medico che, allo stato attuale, appare molto più complicato di quanto si potesse prevedere.
L’augurio è che si possa risolvere nel più breve tempo possibile e si possa superare tutti gli ostacoli che sono insorti. In caso contrario, se non si vorranno creare ulteriori danni a coloro che in virtù delle loro condizioni hanno già delle difficoltà, sarà opportuno rinviare l’introduzione della stessa nuova procedura in tutta la nostra nazione a quando gli stessi problemi saranno superati.
Carlo Fantozzi