La legge 19 agosto 2016 numero 166, “disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici” a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi conosciuta come “Legge Gadda”, dal nome della sua firmataria onorevole Maria Chiara Gadda. La legge ha lo scopo principale di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, farmaceutici prevede nel suo contesto applicativo anche la possibilità di donare prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e cancelleria, articoli ed accessori di abbigliamento anche usati.
La legge si pone principalmente, 5 obiettivi:
1) favorire il recupero e la donazione di eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano
2) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
3) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni rivolte a ridurre la produzione di rifiuti e delle quantità avviate allo smaltimento in discarica
4) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge Gadda con particolare riferimento alle giovani generazioni
5) concedere ai donatori agevolazioni in materia di IVA, di imposte sui redditi e di tassa sui rifiuti per le cessioni intervenute a fini di solidarietà sociale
Alcuni aspetti importanti da conoscere in ordine al settore alimentare: la distinzione tra spreco alimentare ed eccedenze alimentari.
- per spreco alimentare si intende l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano. Un uso alternativo potrà essere per l’alimentazione animale o per l’attività di compostaggio.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda.
Quindi lo spreco è destinato a diventare “rifiuto “, mentre “l’eccedenza alimentare “si genera tra tutti le fasi della filiera formata dagli operatori economici pubblici e privati, dai campi, dalla ristorazione
La distinzione tra “termine minimo di conservazione“ e “data di scadenza “
a) dove termine minimo di conservazione indica sostanzialmente la data oltre cui il prodotto non può essere venduto nella fase commerciale ma può essere ancora consumato (pasta – biscotti);
b) mentre la data di scadenza è necessaria per i prodotti di alta deperibilità (come latte fresco, uova, yogurt).
Una informazione finale sui molteplici aspetti legati al funzionamento della Legge Gadda legati al settore alimentare che ha rappresentato il principio di questo filo di Arianna mirato alla diversificazione dei prodotti partendo da questi prodotti.
- la legge permette agli operatori del settore alimentare di donare gratuitamente alle organizzazioni caritative:
- i prodotti idonei alla vendita “una munifica donazione “
- gli sprechi
- le eccedenze alimentari
Le organizzazioni caritative, a loro volta destinano, in forma gratuita, quanto ricevuto a favore di famiglie persone indigenti e comunità. Una altra fonte di “raccolta “è rappresentata dalla categoria degli “agricoltori “che possono cedere, a titolo gratuito, i prodotti che rimangono “nel campo “la cui responsabilità della raccolta ricade direttamente sui soggetti che effettuano la medesima e non di coloro che la mettono a disposizione.
A questo punto è opportuno evidenziare le novità della “Legge Gadda “sotto l’aspetto tributario:
- il disposto legislativo detta specifiche norme di carattere agevolativo, miranti a favorire le operazioni di cessione gratuita a fini di solidarietà sociale, con particolare riferimento al tributo dell’IVA, alle imposte sui redditi ed alla tassa sui rifiuti (TARI)
1) AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IVA
L’articolo 10, primo comma, del DPR 633/1972, integrato dall’articolo 16 comma 4 punto b) della Legge Gadda che prevede l’esenzione dal tributo per le cessioni gratuite di beni, che vengono effettuate nei confronti degli enti pubblici, nonché degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Per favorire queste cessioni, la legge 166/2016, ha eliminato parte dei gravosi adempimenti da effettuare all’Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di Finanza.
2) AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
In tema di imposte sui redditi, viene disposta la totale deducibilità dal reddito di impresa dei cedenti dei costi di produzione o di acquisto dei beni alimentari, dei prodotti farmaceutici o di altri prodotti enunciati dalla normativa in itinere, gratuitamente ceduti la cui produzione o scambio rientra nella attività dell’impresa. Anche ai fini delle imposte viene inoltre ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle cessioni, inserendo anche enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio sussidiarietà ed in coerenza dei rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono o realizzano attività di interesse generale.
3) AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI
L’articolo 17 della “Legge Gadda “in tema di tassa sui rifiuti (TARI), introduce una disposizione di carattere premiale in favore di determinate categorie di soggetti che pongono in essere cessioni gratuite di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. Tale norma prevede per i Comuni la facoltà di operare una riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, stabilendo che “alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono prodotti alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti ed alle persone in condizioni di bisogno oppure per alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione.
Diventa quindi di estrema importanza ed attualità diffondere l’esistenza dello strumento normativo della legge GADDA, per affrontare lo spreco alimentare e creare una rete che coinvolga cittadini, imprese e donatori per raggiungere tutti insieme un nobile fine: la “lotta alla povertà “.
Antonio Vittorio Sorge
Esperto Politiche del Terzo Settore